Art. 4.
                 Tipologia delle strutture operative
    1. L'organizzazione amministrativa della Regione e' articolata in
strutture  di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia,
denominate  aree  e servizi ed unita' operative di base. Le strutture
operative  della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella
presidenza  della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente
alla   direzione  politica  del  Presidente  della  Regione  e  degli
assessori regionali.
    2.   Le  strutture  di  massima  dimensione  sono  articolate  in
strutture  di  dimensione  intermedia,  denominate aree e servizi, in
unita'  operative  di  base  e  uffici semplici. Alle aree fanno capo
funzioni  strumentali  di  coordinamento infrassessoriale e attivita'
serventi   rispetto  a  quelle  svolte  dalle  strutture  di  massima
dimensione  e  dalle  loro  articolazioni  organizzative.  In ciascun
servizio   sono   aggregate,   secondo   criteri   di  organicita'  e
completezza,  funzioni  e  compiti  omogenei. Le strutture di massima
dimensione  sono  in  sede  di  prima applicazione quelle di cui alla
tabella  A  allegata  alla presente legge; successivamente si procede
con  regolamento  ai  sensi  del  comma  3.  Il  numero dei dirigenti
generali   e'   eguale   a   quello   delle   strutture   di  massima
dimensione, maggiorato di otto.
    3.  In  sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali
costituiscono  i  dipartimenti.  Entro  trenta giorni dall'entrata in
vigore  della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i
rispettivi  servizi.  Dalla  data  di  adozione  del  regolamento  di
esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali
sono  ridefiniti,  nel  numero  e  nelle  funzioni i dipartimenti e i
relativi  servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi e'
ispirata   ai   principi   di   cui   all'art. 3  ed  in  particolare
all'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della
responsabilita' complessiva dello stesso.
    4.  L'individuazione  delle  strutture  intermedie e dei relativi
ambiti  di  competenza  e'  disposta con regolamento ed e' soggetta a
revisione  almeno  triennale; fino a quando non saranno definite tali
procedure  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2003 viene mantenuta
l'attuale struttura e l'esistente organizzazione.
    5.  E'  istituito  presso  la  presidenza della Regione, ai sensi
dell'art.  7  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'ufficio
di  gestione  del  contenzioso  del  lavoro  al  fine  di  assicurare
l'efficace   svolgimento  di  tutte  le  attivita'  stragiudiziali  e
giudiziali  inerenti  alle  controversie.  Enti  pubblici  omogenei o
affini  possono  istituire,  mediante  convenzione  che  ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o di parte del contenzioso comune.
    6.   Per   l'esercizio   delle  funzioni  di  indirizzo  politico
amministrativo  e  per  la  collaborazione all'attivita' politica, il
Presidente della Regione e gli assessori si avvalgono di uffici posti
alle  proprie  esclusive  dipendenze,  coordinati  da un dirigente di
livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto
e  raccordo con l'amministrazione in conformita' alle disposizioni di
cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
    7.  La  giunta  regionale puo' deliberare l'istituzione di uffici
speciali  temporanei  per il soddisfacimento di esigenze particolari,
per  la  realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante
entita'  e  complessita'  per  lo  svolgimento di particolari studi o
elaborazioni.  Gli  uffici speciali possono operare tramite l'impiego
coordinato  di  piu'  strutture  organizzative,  anche appartenenti a
diversi  assessorati.  La dotazione di personale e quella strumentale
dell'ufficio  e'  determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro
durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di
prima, seconda o terza fascia.