Art. 4. Tipologia delle strutture operative 1. L'organizzazione amministrativa della Regione e' articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi ed unita' operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli assessori regionali. 2. Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unita' operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attivita' serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicita' e completezza, funzioni e compiti omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti generali e' eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto. 3. In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi e' ispirata ai principi di cui all'art. 3 ed in particolare all'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita' complessiva dello stesso. 4. L'individuazione delle strutture intermedie e dei relativi ambiti di competenza e' disposta con regolamento ed e' soggetta a revisione almeno triennale; fino a quando non saranno definite tali procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 viene mantenuta l'attuale struttura e l'esistente organizzazione. 5. E' istituito presso la presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'ufficio di gestione del contenzioso del lavoro al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di parte del contenzioso comune. 6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo e per la collaborazione all'attivita' politica, il Presidente della Regione e gli assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'amministrazione in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 7. La giunta regionale puo' deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entita' e complessita' per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di piu' strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio e' determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia.