Art. 40.
Interpretazione   autentica   dell'art.   12  della  legge  regionale
                        23 maggio 1991, n. 36
    1.  Nel  termine  "liquidazione" di cui al comma 2, dell'art. 12,
della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed
integrazioni  devono  intendersi  ricomprese tutte indistintamente le
forme   di   "liquidazione":  sia  quella  "volontaria",  che  quella
conseguente a "liquidazione coatta amministrativa" o "fallimento".