Art. 40. Interpretazione autentica dell'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 1. Nel termine "liquidazione" di cui al comma 2, dell'art. 12, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni devono intendersi ricomprese tutte indistintamente le forme di "liquidazione": sia quella "volontaria", che quella conseguente a "liquidazione coatta amministrativa" o "fallimento".