Art. 5. Organico regionale 1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai titoli IV e VII la dotazione organica del personale dell'amministrazione regionale e' costituita dal personale inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, distinto per qualifiche secondo la normativa previgente con riferimento alle tabelle allegate alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni. Nell'attesa della nuova classificazione, il personale puo' essere adibito a mansioni proprie di altre qualifiche della fascia funzionale di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, nel rispetto delle specificita' tecniche e/o professionali in relazione alle peculiarita' delle strutture. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, si procede, previa contrattazione sindacale, per il personale non inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e per il personale direttivo, alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, nonche' ai requisiti specifici richiesti per il suo svolgimento ed al grado di responsabilita' e di esplicazione connessi. All'identificazione dei profili e di quanto previsto dall'art. 2 lettera c) della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, si procede avendo riguardo alle professionalita' definite nel previgente ordinamento dalle soppresse qualifiche ed alle nuove esigenze connesse all'attivita' professionale. Dall'identificazione non devono discendere maggiori oneri per l'amministrazione. Nelle more della definizione dei profili professionali, ciascun dipendente continua a svolgere i compiti e le attribuzione propri della qualifica posseduta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. 2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, il personale di cui al comma 1, e' assegnato ai singoli rami dell'amministrazione regionale in relazione alle specifiche professionalita' ed esperienze. Le successive variazioni delle dotazioni organiche sono determinate secondo i principi contenuti nell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e al fine di realizzare contenimenti di spesa, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberato dalla giunta regionale, previa verifica degli effettivi bisogni, correlata all'attuale distribuzione delle risorse umane, all'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed a seguito di consultazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative da esaurirsi entro quindici giorni dalla proposta e con specifico riferimento alle necessarie modificazioni istituzionali, ai processi di delega, riordino, trasferimento di funzioni, alle definizioni di processi di decentramento, ed alle conseguenti esigenze organizzative finalizzate ad obiettivi di contenimento della spesa. Le variazioni di organico in aumento sono adottate con legge. La variazione della dotazione organica e' assunta con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore ragionale per il bilancio e le finanze ove comporti riduzioni di spese e non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Fino al 31 dicembre 2003 e' fatto divieto all'amministrazione regionale di indire concorsi per l'assunzione di nuovo personale, fermi restando i concorsi gia' banditi, fatto salvo quanto stabilito al comma 8 dell'art. 9. E' altresi' fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, riferito al corpo forestale come corpo di pubblica sicurezza.