Art. 5.
                         Organico regionale
    1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai titoli
IV  e  VII  la  dotazione organica del personale dell'amministrazione
regionale   e'   costituita   dal   personale   inquadrato  anche  in
soprannumero  nei  ruoli  dell'amministrazione regionale, in servizio
alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, distinto per
qualifiche  secondo  la  normativa  previgente  con  riferimento alle
tabelle  allegate  alla  legge  regionale  29 ottobre  1985, n. 41, e
successive   modifiche   ed  integrazioni.  Nell'attesa  della  nuova
classificazione,  il personale puo' essere adibito a mansioni proprie
di  altre qualifiche della fascia funzionale di appartenenza, sentite
le  organizzazioni  sindacali  dei dipendenti regionali, nel rispetto
delle  specificita'  tecniche  e/o  professionali  in  relazione alle
peculiarita'  delle  strutture. Entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione,
si  procede,  previa  contrattazione  sindacale, per il personale non
inquadrato   nelle   qualifiche   dirigenziali  e  per  il  personale
direttivo,  alla  determinazione  delle  qualifiche  funzionali e dei
criteri  per  l'individuazione  dei profili professionali distinti in
relazione  alla  tipologia  della  prestazione lavorativa, nonche' ai
requisiti  specifici  richiesti per il suo svolgimento ed al grado di
responsabilita'  e  di esplicazione connessi. All'identificazione dei
profili  e  di  quanto  previsto  dall'art.  2 lettera c) della legge
regionale  19 giugno  1991,  n.  38,  si procede avendo riguardo alle
professionalita'  definite nel previgente ordinamento dalle soppresse
qualifiche    ed   alle   nuove   esigenze   connesse   all'attivita'
professionale.  Dall'identificazione  non  devono discendere maggiori
oneri per l'amministrazione. Nelle more della definizione dei profili
professionali,  ciascun dipendente continua a svolgere i compiti e le
attribuzione   propri   della   qualifica   posseduta   anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge.
    2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione
della  giunta regionale, il personale di cui al comma 1, e' assegnato
ai  singoli  rami  dell'amministrazione  regionale  in relazione alle
specifiche  professionalita'  ed esperienze. Le successive variazioni
delle   dotazioni  organiche  sono  determinate  secondo  i  principi
contenuti nell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e
al  fine  di  realizzare  contenimenti  di  spesa, in coerenza con la
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberato dalla
giunta  regionale, previa verifica degli effettivi bisogni, correlata
all'attuale  distribuzione  delle  risorse umane, all'eliminazione di
duplicazioni   e   sovrapposizioni   di  funzioni  ed  a  seguito  di
consultazioni    delle    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  da  esaurirsi entro quindici giorni dalla proposta e
con    specifico    riferimento    alle    necessarie   modificazioni
istituzionali,  ai  processi  di  delega,  riordino, trasferimento di
funzioni,  alle  definizioni  di  processi  di decentramento, ed alle
conseguenti   esigenze  organizzative  finalizzate  ad  obiettivi  di
contenimento  della  spesa. Le variazioni di organico in aumento sono
adottate con legge. La variazione della dotazione organica e' assunta
con  decreto  del Presidente della Regione su proposta dell'assessore
ragionale  per  il  bilancio  e  le finanze ove comporti riduzioni di
spese  e  non  incrementi  la spesa complessiva riferita al personale
effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
    3.  Fino al 31 dicembre 2003 e' fatto divieto all'amministrazione
regionale  di  indire  concorsi  per l'assunzione di nuovo personale,
fermi  restando i concorsi gia' banditi, fatto salvo quanto stabilito
al  comma  8  dell'art.  9.  E'  altresi' fatto salvo quanto previsto
dall'art.  76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, riferito al
corpo forestale come corpo di pubblica sicurezza.