Art. 6.
                     Ordinamento della dirigenza
    1. Nell'amministrazione regionale e negli enti di cui all'art. 1,
la  dirigenza  e' ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce,
in  relazione al livello di professionalita' e di responsabilita'. La
distinzione   in  fasce  ha  rilievo  agli  effetti  del  trattamento
economico  ed  ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali.
Nella  prima  applicazione della presente legge e' altresi' istituita
una  terza  fascia in cui e' inquadrato il personale con la qualifica
di  dirigente  amministrativo  e  tecnico o equiparato ai sensi della
normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge.
    2. Presso la presidenza della Regione e' istituito il ruolo unico
dei  dirigenti  dell'amministrazione  regionale  con  regolamento  da
emanarsi   entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge  sono  disciplinate  le  modalita'  di costituzione e
tenuta  del ruolo unico articolato in modo da garantire la necessaria
specificita'    tecnica    e/o    professionale    anche    ai   fini
dell'attribuzione  degli  incarichi  in  relazione  alle peculiarita'
delle strutture.
    3. Alla seconda fascia del ruolo unico dirigenziale si accede con
le modalita' previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
    4.  In  sede  di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche
ipotesi  di  responsabilita' disciplinare, accedono alla prima fascia
dirigenziale   il  segretario  generale,  i  direttori  regionali  ed
equiparati, l'ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale
22 febbraio  1986,  n.  2, in servizio alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  purche'  in  possesso  del  titolo di studio
richiesto per l'accesso alla carriera.
    5.   In   sede   di   prima  applicazione,  alla  seconda  fascia
dirigenziale  accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici
o  equiparati,  in  servizio  alla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  in  possesso  di laurea e ove non ostino specifiche
ipotesi di responsabilita' disciplinare. Agli eventuali posti residui
accedono,  tenuto conto del limite di cui al comma 8 dell'art. 9, nei
termini e con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 19 del decreto
legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  i  dirigenti  della terza fascia a seguito di concorso
per  titoli ed esami, fermo restando il possesso del titolo di studio
richiesto  per l'accesso alla carriera, Per il quinquennio successivo
alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i posti da
conferire con la procedura di cui all'art. 28 del decreto legislativo
3 febbraio  1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono
per il cinquanta per cento riservati ai dirigenti della terza fascia.
Successivamente detta riserva opera nel limite del trenta per cento.
    6.  La  presidenza  della Regione cura una banca dati informatica
contenente  i  dati  curriculari e professionali di ciascun dirigente
per  le finalita' di conferimento degli incarichi e per promuovere la
mobilita'   e   l'interscambio   professionale   degli   stessi   tra
amministrazioni   statali,   regionali,  locali,  organismi  ed  enti
internazionali,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'art. 33-bis del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
    7.  Gli  organi  amministrativi  collegiali  della  Regione  sono
costituiti per la parte tecnica dai dirigenti dell'area professionale
del ruolo unico della dirigenza.