Art. 6. Ordinamento della dirigenza 1. Nell'amministrazione regionale e negli enti di cui all'art. 1, la dirigenza e' ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalita' e di responsabilita'. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge e' altresi' istituita una terza fascia in cui e' inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Presso la presidenza della Regione e' istituito il ruolo unico dei dirigenti dell'amministrazione regionale con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica e/o professionale anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi in relazione alle peculiarita' delle strutture. 3. Alla seconda fascia del ruolo unico dirigenziale si accede con le modalita' previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. 4. In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilita' disciplinare, accedono alla prima fascia dirigenziale il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati, l'ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera. 5. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di laurea e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilita' disciplinare. Agli eventuali posti residui accedono, tenuto conto del limite di cui al comma 8 dell'art. 9, nei termini e con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, i dirigenti della terza fascia a seguito di concorso per titoli ed esami, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera, Per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti da conferire con la procedura di cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono per il cinquanta per cento riservati ai dirigenti della terza fascia. Successivamente detta riserva opera nel limite del trenta per cento. 6. La presidenza della Regione cura una banca dati informatica contenente i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente per le finalita' di conferimento degli incarichi e per promuovere la mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi tra amministrazioni statali, regionali, locali, organismi ed enti internazionali, secondo le modalita' di cui all'art. 33-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 7. Gli organi amministrativi collegiali della Regione sono costituiti per la parte tecnica dai dirigenti dell'area professionale del ruolo unico della dirigenza.