Art. 7.
      Funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione
    1.  I  dirigenti  di  struttura  di  massima  dimensione comunque
denominata,  nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 2,
esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri:
      a) formulano  proposte  ed esprimono pareri al Presidente della
Regione  ed  agli  assessori  regionali  nelle  materie di rispettiva
competenza;
      b) curano   l'attuazione   dei  piani,  programmi  e  direttive
generali  definiti  dal  Presidente  della  Regione e dagli assessori
regionali;
      c) attribuiscono    ai    dirigenti    gli   incarichi   e   la
responsabilita'  di  specifici  progetti  e gestioni, definiscono gli
obiettivi  che  i  dirigenti  devono  perseguire e attribuiscono agli
stessi  le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, sentiti
i dirigenti medesimi;
      d) adottano  gli  atti relativi all'organizzazione degli uffici
di livello dirigenziale;
      e) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi;
      f) esercitano  i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle
entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;
      g) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti
e  dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo  in  caso  di  inerzia  con  proposta  di  adozione,  nei
confronti  dei  responsabili,  delle  misure  previste  dal  comma  3
dell'art. 10;
      h) promuovono  e  resistono  alle  liti  ed  hanno il potere di
conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12,
comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
      i) richiedono  direttamente  pareri  agli  organi  consultivi e
rispondono  agli  organi  di  controllo  sugli  atti di competenza, e
propongono   all'organo   di   indirizzo  politico-amministrativo  le
richieste di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2;
      l) svolgono  le  attivita'  di  organizzazione  e  gestione del
personale  e  di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro anche in
sede di contrattazione decentrata;
      m) decidono  sui  ricorsi  gerarchici  contro  gli  atti  ed  i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
      n) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli
organismi  internazionali  nelle  materie  di  competenza  secondo le
specifiche  direttive  dell'organo  di  direzione politica sempre che
tali  rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o
organo.
    2.  I responsabili di strutture di massima dimensione riferiscono
correntemente al Presidente della Regione ed agli assessori regionali
sull'attivita'  da  essi  svolta  e  in  tutti  i  casi  in cui venga
richiesto o ritenuto opportuno.
    3.  Gli  atti  ed  i  provvedimenti  adottati dai responsabili di
uffici dirigenziali di cui al presente art. sono definitivi.
    4.  Il  dirigente  di  struttura  di massima dimensione assume la
denominazione di segretario generale o dirigente generale o ispettore
generale o avvocato generale.