Art. 7. Funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione 1. I dirigenti di struttura di massima dimensione comunque denominata, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente della Regione ed agli assessori regionali nelle materie di rispettiva competenza; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Presidente della Regione e dagli assessori regionali; c) attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni, definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono agli stessi le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, sentiti i dirigenti medesimi; d) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale; e) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi; f) esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici; g) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia con proposta di adozione, nei confronti dei responsabili, delle misure previste dal comma 3 dell'art. 10; h) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi e rispondono agli organi di controllo sugli atti di competenza, e propongono all'organo di indirizzo politico-amministrativo le richieste di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2; l) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro anche in sede di contrattazione decentrata; m) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; n) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo. 2. I responsabili di strutture di massima dimensione riferiscono correntemente al Presidente della Regione ed agli assessori regionali sull'attivita' da essi svolta e in tutti i casi in cui venga richiesto o ritenuto opportuno. 3. Gli atti ed i provvedimenti adottati dai responsabili di uffici dirigenziali di cui al presente art. sono definitivi. 4. Il dirigente di struttura di massima dimensione assume la denominazione di segretario generale o dirigente generale o ispettore generale o avvocato generale.