Art. 8. Funzioni dei dirigenti 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 2, esercitano fra gli altri i seguent compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai responsabili degli uffici dirigenziali di massima dimensione; b) curano l'attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnati dai responsabili degli uffici dirigenziali generali; adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi, con l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono i compiti delegati dai dirigenti di massima dimensione; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici dipendenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con poteri sostitutivi in caso di inerzia e valutano l'apporto di ciascun dipendente; e) gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.