Art. 8.
                       Funzioni dei dirigenti
    1.  I  dirigenti,  nell'ambito  di  quanto  stabilito dal comma 1
dell'art. 2, esercitano fra gli altri i seguent compiti e poteri:
      a) formulano proposte ed esprimono pareri ai responsabili degli
uffici dirigenziali di massima dimensione;
      b) curano  l'attuazione  dei  progetti  e  le  gestioni ad essi
assegnati   dai  responsabili  degli  uffici  dirigenziali  generali;
adottano   i   relativi  atti  e  provvedimenti  amministrativi,  con
l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
      c) svolgono   i  compiti  delegati  dai  dirigenti  di  massima
dimensione;
      d) dirigono,  coordinano e controllano l'attivita' degli uffici
dipendenti  e  dei  responsabili dei procedimenti amministrativi, con
poteri sostitutivi in caso di inerzia e valutano l'apporto di ciascun
dipendente;
      e) gestiscono   il   personale   e  le  risorse  finanziarie  e
strumentali assegnate ai propri uffici.