Art. 9. Modalita' di conferimento degli incarichi dirigenziali 1. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, dell'attivita' svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli incarichi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2103 del codice civile. 2. Gli incarichi di direzione degli uffici dell'amministrazione regionale e di quelli degli enti di cui all'art. 1, sono conferiti a tempo determinato. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette con facolta' di rinnovo. Il trattamento economico ha carattere onnicomprensivo. 3. Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione del Presidente e della giunta regionale; se non si provvede entro tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza. 4. L'incarico di dirigente generale e' conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che puo' essere superato in caso di necessita' di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8. 5. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessita' di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacita' e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilita' connesse alle funzioni da svolgere. 6. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. A seconda della complessita' dell'attivita' da esercitare, l'incarico viene attribuito a dirigenti di prima o seconda fascia e successivamente, per motivate necessita' di servizio, a dirigenti di terza fascia, i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza. 7. Gli incarichi di cui al comma 5, sono conferiti dal dirigente generale. Gli incarichi di cui al comma 6, sono conferiti ai dirigenti di prima fascia con le modalita' di cui al comma 4, ed ai dirigenti di seconda o terza fascia dal dirigente generale. 8. Al fine del conferimento degli incarichi di cui al comma 4, ed entro il limite del cinque per cento della dotazione organica si applicano le previsioni di cui al comma 6, dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. 9. Ai soggetti esterni ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente si applicano, per la durata dell'incarico stesso, le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita' previste dall'ordinamento regionale.