Art. 9.
       Modalita' di conferimento degli incarichi dirigenziali
    1.  Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il
passaggio  ad  incarichi  dirigenziali  diversi, si tiene conto della
natura  e  delle  caratteristiche  dei programmi da realizzare, delle
attitudini  e  della  capacita'  professionale del singolo dirigente,
dell'attivita'   svolta,   applicando  di  norma  il  criterio  della
rotazione  degli  incarichi.  Al conferimento, alla rotazione ed alla
revoca  degli  incarichi  non  si  applicano  le  disposizioni di cui
all'art. 2103 del codice civile.
    2.  Gli  incarichi di direzione degli uffici dell'amministrazione
regionale  e di quelli degli enti di cui all'art. 1, sono conferiti a
tempo determinato. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due
anni  e non superiore a sette con facolta' di rinnovo. Il trattamento
economico ha carattere onnicomprensivo.
    3. Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto,
gli obiettivi e la durata. Gli incarichi di direzione delle strutture
di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati
o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione del Presidente e della
giunta regionale; se non si provvede entro tale termine l'incarico si
intende confermato sino alla sua naturale scadenza.
    4.  L'incarico di dirigente generale e' conferito con decreto del
Presidente  della Regione, previa delibera della giunta regionale, su
proposta  dell'assessore  competente,  a dirigenti di prima fascia, e
nel  limite  di  un  terzo,  che  puo'  essere  superato  in  caso di
necessita' di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla
tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia
ovvero a soggetti di cui al comma 8.
    5.  Gli  altri  incarichi  dirigenziali  sono  conferiti,  per un
periodo  non  inferiore  a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta'  di  rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessita'
di  servizio  a  dirigenti  di  terza  fascia  i  quali  continuano a
mantenere  la  qualifica  di  provenienza  in  possesso di formazione
culturale,   professionale,  capacita'  e  attitudini  adeguate  alle
funzioni  da  svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati
conseguiti  nell'esperienza  lavorativa,  l'attitudine ad assumere le
responsabilita' connesse alle funzioni da svolgere.
    6. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali  svolgono  funzioni  ispettive,  di consulenza, studio e
ricerca  o  altri  incarichi  previsti  dall'ordinamento regionale. A
seconda  della  complessita' dell'attivita' da esercitare, l'incarico
viene   attribuito   a   dirigenti   di  prima  o  seconda  fascia  e
successivamente,  per motivate necessita' di servizio, a dirigenti di
terza  fascia,  i  quali  continuano  a  mantenere  la  qualifica  di
provenienza.
    7.  Gli incarichi di cui al comma 5, sono conferiti dal dirigente
generale.  Gli  incarichi  di  cui  al  comma  6,  sono  conferiti ai
dirigenti  di  prima fascia con le modalita' di cui al comma 4, ed ai
dirigenti di seconda o terza fascia dal dirigente generale.
    8. Al fine del conferimento degli incarichi di cui al comma 4, ed
entro  il  limite  del  cinque  per cento della dotazione organica si
applicano  le  previsioni di cui al comma 6, dell'art. 19 del decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
    9. Ai soggetti esterni ai quali sia stato conferito l'incarico di
dirigente  si  applicano,  per  la  durata  dell'incarico  stesso, le
disposizioni  in  materia  di  responsabilita'  e di incompatibilita'
previste dall'ordinamento regionale.