(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del
                           27 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 5/1995
    1. Il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 16 gennaio 1995,
n.   5   (Norme  per  il  governo  del  territorio)  come  modificato
dall'art. 15  della  legge  regionale  1o  dicembre  1998,  n. 88, e'
sostituito dal seguente:
      "1.   I   comuni,  entro  dieci  anni  dall'approvazione  dello
strumento  urbanistico generale, avvenuta ai sensi dell'art. 11 della
legge  regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni,
o  dell'art.  40  della  presente  legge,  sono  tenuti ad avviare il
procedimento  per l'approvazione del piano strutturale e ad adottarlo
entro  due  anni  dall'avvio.  I  comuni,  che alla data d'entrata in
vigore della presente legge risultino dotati di strumento urbanistico
generale approvato prima del 1o gennaio 1989, sono tenuti ad adottare
il piano strutturale entro il 31 dicembre 2000".
    2. Il  comma  2  dell'art. 39 della legge regionale n. 5/1995, e'
sostituito dal seguente:
      "2.  Decorsi  i  termini di cui al primo comma e fino alla data
della  pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'atto
d'adozione  del  piano  strutturale,  la  concessione ad edificare e'
rilasciata  esclusivamente  nei  casi  di  cui  all'art. 31, comma 1,
lettere  a), b), c), d) alla legge 5 agosto 1978, n. 457, nei casi di
cui  all'art.  6, comma 3, lettere b) e c) della legge 25 marzo 1982,
n.  94,  e  per  gli  interventi  previsti  dai programmi pluriennali
d'attuazione gia' approvati".
    3.  Dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 5/1995,
e' inserito il seguente:
      "2-bis.  Le  sanzioni  di  cui al comma 2 si applicano altresi'
alla  data  dell'eventuale  decadenza  delle  salvaguardie  del piano
strutturale   e  fino  alla  data  di  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale   della   Regione   dell'atto  d'adozione  del  regolamento
urbanistico".