(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 27 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 5/1995 1. Il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) come modificato dall'art. 15 della legge regionale 1o dicembre 1998, n. 88, e' sostituito dal seguente: "1. I comuni, entro dieci anni dall'approvazione dello strumento urbanistico generale, avvenuta ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, e successive modificazioni, o dell'art. 40 della presente legge, sono tenuti ad avviare il procedimento per l'approvazione del piano strutturale e ad adottarlo entro due anni dall'avvio. I comuni, che alla data d'entrata in vigore della presente legge risultino dotati di strumento urbanistico generale approvato prima del 1o gennaio 1989, sono tenuti ad adottare il piano strutturale entro il 31 dicembre 2000". 2. Il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 5/1995, e' sostituito dal seguente: "2. Decorsi i termini di cui al primo comma e fino alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'atto d'adozione del piano strutturale, la concessione ad edificare e' rilasciata esclusivamente nei casi di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b), c), d) alla legge 5 agosto 1978, n. 457, nei casi di cui all'art. 6, comma 3, lettere b) e c) della legge 25 marzo 1982, n. 94, e per gli interventi previsti dai programmi pluriennali d'attuazione gia' approvati". 3. Dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 5/1995, e' inserito il seguente: "2-bis. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano altresi' alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del piano strutturale e fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'atto d'adozione del regolamento urbanistico".