Art. 2.
 Integrazione dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 5/1995
    1.  Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 5/1995, come
modificato  dall'art.  7 dalla legge regionale 30 luglio 1997, n. 57,
dopo  le  parole:  "vigenti  alla  data  suddetta"  sono  inserite le
seguenti:  ";  il  parere della sezione urbanistica e beni ambientali
della  commissione regionale - tecnico amministrativa e' richiesto in
sede   di  approvazione  regionale  degli  stessi,  ma  non  in  sede
d'approvazione   regionale   conseguente   alle  controdeduzioni  del
comune".
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 17 marzo 2000
                              MARCUCCI
           (Incaricata con D.P.G.R. n. 221/15 giugno 1995)
    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
22 febbraio  2000  ed e' stata vistata dal commissario del Governo il
15 marzo 2000.