Art. 2. Integrazione dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 5/1995 1. Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 5/1995, come modificato dall'art. 7 dalla legge regionale 30 luglio 1997, n. 57, dopo le parole: "vigenti alla data suddetta" sono inserite le seguenti: "; il parere della sezione urbanistica e beni ambientali della commissione regionale - tecnico amministrativa e' richiesto in sede di approvazione regionale degli stessi, ma non in sede d'approvazione regionale conseguente alle controdeduzioni del comune". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 17 marzo 2000 MARCUCCI (Incaricata con D.P.G.R. n. 221/15 giugno 1995) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 22 febbraio 2000 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 15 marzo 2000.