Art. 11.
                     Assegnazione del personale
    1. Il personale di cui all'art. 10, puo' essere scelto:
      a) tra il personale inquadrato nel ruolo regionale;
      b) tra  i  dipendenti di ruolo dello Stato, degli enti locali o
di altri enti pubblici mediante comando alla Regione Toscana.
    2.  Il  personale di cui al comma 1, lettera a), e' assegnato, su
richiesta   nominativa  di  ciascun  presidente  di  gruppo,  tra  il
personale  in  servizio  al  consiglio  regionale,  con deliberazione
dell'ufficio  di  presidenza, tenuto conto delle esigenze di servizio
degli uffici consiliari.
    3.  Qualora  la  richiesta  si  riferisca a personale in servizio
presso  altri  uffici regionali, il provvedimento di trasferimento e'
deliberato d'intesa con la giunta regionale.
    4.  La giunta regionale provvede altresi', a seguito di richiesta
nominativa  di  ciascun  presidente di gruppo, all'espletamento delle
procedure  previste  dalla  vigente  normativa  per  il  comando  del
personale di cui al comma 1, lettera b).
    5.  Per  l'assegnazione  ai  gruppi  deve  essere preventivamente
acquisito,  dal  presidente  del gruppo proponente, l'assenso scritto
del dipendente.