Art. 11. Assegnazione del personale 1. Il personale di cui all'art. 10, puo' essere scelto: a) tra il personale inquadrato nel ruolo regionale; b) tra i dipendenti di ruolo dello Stato, degli enti locali o di altri enti pubblici mediante comando alla Regione Toscana. 2. Il personale di cui al comma 1, lettera a), e' assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, tra il personale in servizio al consiglio regionale, con deliberazione dell'ufficio di presidenza, tenuto conto delle esigenze di servizio degli uffici consiliari. 3. Qualora la richiesta si riferisca a personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento di trasferimento e' deliberato d'intesa con la giunta regionale. 4. La giunta regionale provvede altresi', a seguito di richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui al comma 1, lettera b). 5. Per l'assegnazione ai gruppi deve essere preventivamente acquisito, dal presidente del gruppo proponente, l'assenso scritto del dipendente.