Art. 12.
                         Rapporto di lavoro
    1.   I   dipendenti  regionali  assegnati  ai  gruppi  consiliari
conservano  i  diritti  ed  i  doveri  del proprio stato giuridico ed
economico  e  sono  posti  alle  dirette  dipendenze  funzionali  dei
presidenti dei gruppi consiliari.
    2. Alla cessazione dell'incarico i dipendenti regionali assegnati
ai   gruppi   sono   ricollocati  nella  struttura  organizzativa  di
provenienza, conpatibilmente con le esigenze di servizio.
    3.  L'orario  di servizio del personale dei gruppi consiliari, le
modalita'  per  l'effettuazione  di  trasferte  e delle missioni sono
disciplinati  dai rispettivi presidenti di gruppo, nel rispetto della
normativa vigente per il personale regionale.
    4.  Al  personale  assegnato  ai  gruppi  consiliari  puo' essere
corrisposta   mensilmente,   in  attesa  di  un'apposita  definizione
contrattuale, mediante. provvedimento della giunta regionale, sentito
l'ufficio  di  presidenza  del  consiglio, una specifica indennita' a
fronte  delle  responsabilita',  degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita'  ad  orari  disagiati,  nell'ambito  delle complessive
disponibilita'   di   bilancio,   che  assorbe  tutte  le  competenze
accessorie  e le indennita' previste dal vigente contratto collettivo
nazionale   di   lavoro,   compreso   il   compenso   per  il  lavoro
straordinario.