Art. 12. Rapporto di lavoro 1. I dipendenti regionali assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico e sono posti alle dirette dipendenze funzionali dei presidenti dei gruppi consiliari. 2. Alla cessazione dell'incarico i dipendenti regionali assegnati ai gruppi sono ricollocati nella struttura organizzativa di provenienza, conpatibilmente con le esigenze di servizio. 3. L'orario di servizio del personale dei gruppi consiliari, le modalita' per l'effettuazione di trasferte e delle missioni sono disciplinati dai rispettivi presidenti di gruppo, nel rispetto della normativa vigente per il personale regionale. 4. Al personale assegnato ai gruppi consiliari puo' essere corrisposta mensilmente, in attesa di un'apposita definizione contrattuale, mediante. provvedimento della giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza del consiglio, una specifica indennita' a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagiati, nell'ambito delle complessive disponibilita' di bilancio, che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennita' previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, compreso il compenso per il lavoro straordinario.