Art. 16. Le strutture di livello dirigenziale 1. Le strutture a responsabilita' dirigenziale, costituite all'interno delle strutture di cui all'art. 15, sono le aree, i servizi e le unita' operative complesse. 2. Le aree e i servizi sono le strutture di grado piu' elevato dopo quelle di massima dimensione. 3. Le aree sono costituite per lo svolgimento, in rapporto ad un ampio comparto amministrativo, di prevalenti attivita' di: a) programmazione, indirizzo e controllo; b) elaborazione tecnica; c) studio, ricerca e consulenza; d) ispezione amministrativa. 4. I servizi sono costituiti per lo svolgimento di prevalenti attivita' di gestione amministrativa riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali. 5 Le unita' operative complesse sono costituite, all'interno delle aree o dei servizi di cui ai commi 3 e 4, o anche, per particolari esigenze, all'esterno di tali strutture, per lo svolgimento di parti omogenee di un complesso di competenze ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di funzioni. 6. Strutture equiparate alle aree od alle unita' operative complesse possono essere costituite anche per la realizzazione di programmi o progetti determinati, previsti dai programmi di lavoro del dipartimento. Esse assumono la denominazione, secondo i casi, di area di programma o di progetto ovvero di unita' di programma o di progetto. 7. Le strutture di cui al comma 6, sono costituite, in relazione ai contenuti del programma o del progetto da realizzare, per un tempo determinato. I relativi incarichi di direzione sono attribuiti per la corrispondente durata, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 32. 8. Nei dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali per lo svolgimento in modo organico e continuativo di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studio, ricerca di livello dirigenziale. Tali posizioni individuali sono equiparate alle aree o alle unita' operative complesse, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati. 9. Posizioni individuali equiparate alle aree o alle unita' operative complesse, secondo i criteri di cui al comma 8, possono essere costituite anche nell'Avvocatura, per l'esercizio di corrispondenti attivita' tecnico-professionali.