Art. 16.
                Le strutture di livello dirigenziale
    1.   Le  strutture  a  responsabilita'  dirigenziale,  costituite
all'interno  delle  strutture  di  cui  all'art.  15, sono le aree, i
servizi e le unita' operative complesse.
    2.  Le  aree  e i servizi sono le strutture di grado piu' elevato
dopo quelle di massima dimensione.
    3.  Le aree sono costituite per lo svolgimento, in rapporto ad un
ampio comparto amministrativo, di prevalenti attivita' di:
      a) programmazione, indirizzo e controllo;
      b) elaborazione tecnica;
      c) studio, ricerca e consulenza;
      d) ispezione amministrativa.
    4.  I  servizi  sono  costituiti per lo svolgimento di prevalenti
attivita'   di  gestione  amministrativa  riferite  ad  un  complesso
omogeneo di competenze regionali.
    5  Le  unita'  operative  complesse  sono costituite, all'interno
delle  aree  o  dei  servizi  di  cui  ai  commi  3 e 4, o anche, per
particolari   esigenze,   all'esterno   di  tali  strutture,  per  lo
svolgimento di parti omogenee di un complesso di competenze ripartite
per materia, per obiettivo o per tipo di funzioni.
    6.  Strutture  equiparate  alle  aree  od  alle  unita' operative
complesse  possono  essere  costituite  anche per la realizzazione di
programmi  o  progetti  determinati, previsti dai programmi di lavoro
del  dipartimento. Esse assumono la denominazione, secondo i casi, di
area  di  programma  o di progetto ovvero di unita' di programma o di
progetto.
    7.  Le strutture di cui al comma 6, sono costituite, in relazione
ai contenuti del programma o del progetto da realizzare, per un tempo
determinato. I relativi incarichi di direzione sono attribuiti per la
corrispondente  durata,  anche  in  deroga  alle  disposizioni di cui
all'art. 32.
    8.  Nei  dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni
individuali  per  lo  svolgimento  in modo organico e continuativo di
funzioni  ispettive,  di  elaborazione  tecnica,  studio,  ricerca di
livello dirigenziale. Tali posizioni individuali sono equiparate alle
aree o alle unita' operative complesse, a seconda della rilevanza dei
compiti ad esse affidati.
    9.  Posizioni  individuali  equiparate  alle  aree  o alle unita'
operative  complesse,  secondo  i  criteri di cui al comma 8, possono
essere   costituite   anche   nell'Avvocatura,   per  l'esercizio  di
corrispondenti attivita' tecnico-professionali.