Art. 17.
                Ulteriori articolazioni organizzative
    1.  All'interno  delle  strutture  a responsabilita' dirigenziale
possono  essere  costituite  ulteriori  articolazioni  organizzative,
determinate con atti amministrativi, in conformita' alle disposizioni
contrattuali.
    2.  Le  articolazioni  organizzative  di  cui  al  comma  1 hanno
competenze piu' delimitate rispetto alle strutture di cui all'art. 16
e  sono  affidate alla responsabilita' di dipendenti inquadrati nella
categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale.
    3.   Possono   essere   costituite  anche  posizioni  individuali
equiparate  alle  articolazioni  organizzative di cui al comma 1, con
compiti  di  corrispondente  complessita'  inerenti lo svolgimento in
modo  organico  e  continuativo  di  funzioni  della tipologia di cui
all'art. 16, comma 8.
    4. Possono essere altresi' costituite articolazioni organizzative
addette  ad  attivita'  di rilevanza meramente interna alle strutture
nelle quali sono ricomprese.