Art. 17. Ulteriori articolazioni organizzative 1. All'interno delle strutture a responsabilita' dirigenziale possono essere costituite ulteriori articolazioni organizzative, determinate con atti amministrativi, in conformita' alle disposizioni contrattuali. 2. Le articolazioni organizzative di cui al comma 1 hanno competenze piu' delimitate rispetto alle strutture di cui all'art. 16 e sono affidate alla responsabilita' di dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale. 3. Possono essere costituite anche posizioni individuali equiparate alle articolazioni organizzative di cui al comma 1, con compiti di corrispondente complessita' inerenti lo svolgimento in modo organico e continuativo di funzioni della tipologia di cui all'art. 16, comma 8. 4. Possono essere altresi' costituite articolazioni organizzative addette ad attivita' di rilevanza meramente interna alle strutture nelle quali sono ricomprese.