Art. 18.
                  Le strutture interdipartimentali
    1. Le aree di cui all'art. 16, comma 3, possono essere costituite
anche a livello interdipartimentale, per la elaborazione di programmi
obiettivo  previsti dal programma regionale di sviluppo o di progetti
specifici di particolare rilevanza individuati dalla giunta regionale
o,   per   quanto  di  competenza,  dall'ufficio  di  presidenza  del
consiglio.
    2.   A   livello   interdipartimentale   possono  inoltre  essere
costituiti,  per  lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni,
gruppi  di  lavoro equiparati, con espressa attestazione nell'atto di
costituzione,  alle aree o alle unita' operative complesse, a seconda
della rilevanza dello studio o elaborato da produrre.
    3.  Le strutture di cui ai commi 1 e 2, cessano alla scadenza dei
termini  predeterminati  con  l'atto  di  costituzione e comunque con
l'adempimento dei compiti affidati.
    4.    Strutture    di    livello    dirigenziale    a   carattere
interdipartimentale  possono essere costituite a tempo indeterminato,
per    l'esercizio    di   compiti   istituzionali   richiedenti   la
collaborazione di piu' dipartimenti.
    5    Le    deliberazioni    che    costituiscono   le   strutture
interdipartimentali  di  cui  al  presente  articolo  individuano  il
dipartimento  di  riferimento operativo in base alla prevalenza delle
attribuzioni e dei compiti.