Art. 18. Le strutture interdipartimentali 1. Le aree di cui all'art. 16, comma 3, possono essere costituite anche a livello interdipartimentale, per la elaborazione di programmi obiettivo previsti dal programma regionale di sviluppo o di progetti specifici di particolare rilevanza individuati dalla giunta regionale o, per quanto di competenza, dall'ufficio di presidenza del consiglio. 2. A livello interdipartimentale possono inoltre essere costituiti, per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni, gruppi di lavoro equiparati, con espressa attestazione nell'atto di costituzione, alle aree o alle unita' operative complesse, a seconda della rilevanza dello studio o elaborato da produrre. 3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2, cessano alla scadenza dei termini predeterminati con l'atto di costituzione e comunque con l'adempimento dei compiti affidati. 4. Strutture di livello dirigenziale a carattere interdipartimentale possono essere costituite a tempo indeterminato, per l'esercizio di compiti istituzionali richiedenti la collaborazione di piu' dipartimenti. 5 Le deliberazioni che costituiscono le strutture interdipartimentali di cui al presente articolo individuano il dipartimento di riferimento operativo in base alla prevalenza delle attribuzioni e dei compiti.