Art. 19. Le strutture extradipartimentali 1. Per l'esercizio di particolari compiti non ricompresi nelle attribuzioni di alcuna delle strutture di massima dimensione, la giunta regionale puo' costituire nell'ambito del centro direzionale, all'esterno delle stesse, strutture di livello dirigenziale equiparate a quelle di cui all'art. 16, stabilendone contestualmente il dipartimento o l'organo di riferimento operativo.