Art. 19.
                  Le strutture extradipartimentali
    1.  Per  l'esercizio  di particolari compiti non ricompresi nelle
attribuzioni  di  alcuna  delle  strutture  di massima dimensione, la
giunta  regionale puo' costituire nell'ambito del centro direzionale,
all'esterno   delle   stesse,   strutture   di  livello  dirigenziale
equiparate  a quelle di cui all'art. 16, stabilendone contestualmente
il dipartimento o l'organo di riferimento operativo.