Art. 2.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente  legge  si  propone  di  potenziare l'efficienza
dell'azione  amministrativa  regionale,  nel  quadro  dei principi di
imparzialita', di trasparenza e di economicita', al fine di garantire
la  migliore  tutela  degli  interessi  pubblici  e  dei  diritti dei
cittadini.
    2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, la struttura operativa
regionale si ispira a criteri di programmazione, di flessibilita', di
controllo dei risultati, nonche' agli altri criteri di organizzazione
di cui al decreto legislativo, con particolare riferimento a:
        a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
        b) collegamento  dell'attivita'  degli  uffici  attraverso il
dovere  di  comunicazione  interna  ed  esterna e di interconnessione
mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
        c) trasparenza,    attraverso   l'istituzione   di   apposite
strutture per l'informazione ai cittadini e l'attuazione dei principi
della  legge  7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni;
        d) armonizzazione  degli  orari di servizio in relazione alle
esigenze dell'utenza;
        e) responsabilita' e collaborazione di tutto il personale per
il risultato dell'attivita' lavorativa;
        f) flessibilita'  nell'organizzazione  degli  uffici  e nella
gestione delle risorse umane;
        g) formazione  e  aggiornamento  del  personale, ivi compreso
quello  appartenente  alla  qualifica  dirigenziale,  garantendo pari
opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori.
    3.  La  Regione  Toscana  applica  il principio della separazione
delle  competenze  e delle responsabilita' degli organi istituzionali
da quelle dei dirigenti.