Art. 2. F i n a l i t a' 1. La presente legge si propone di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa regionale, nel quadro dei principi di imparzialita', di trasparenza e di economicita', al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la struttura operativa regionale si ispira a criteri di programmazione, di flessibilita', di controllo dei risultati, nonche' agli altri criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo, con particolare riferimento a: a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee; b) collegamento dell'attivita' degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e l'attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni; d) armonizzazione degli orari di servizio in relazione alle esigenze dell'utenza; e) responsabilita' e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attivita' lavorativa; f) flessibilita' nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane; g) formazione e aggiornamento del personale, ivi compreso quello appartenente alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori. 3. La Regione Toscana applica il principio della separazione delle competenze e delle responsabilita' degli organi istituzionali da quelle dei dirigenti.