Art. 20.
                     Gli uffici del genio civile
    1.  Della struttura operativa della Regione fanno parte anche gli
uffici  del  genio  civile,  che  sono  equiparati  ai servizi di cui
all'art. 16, comma 4.
    2.   Il   dipartimento   competente   in   materia  di  politiche
territoriali e ambientali costituisce il riferimento operativo per le
attivita' degli uffici di cui al comma 1.