Art. 20. Gli uffici del genio civile 1. Della struttura operativa della Regione fanno parte anche gli uffici del genio civile, che sono equiparati ai servizi di cui all'art. 16, comma 4. 2. Il dipartimento competente in materia di politiche territoriali e ambientali costituisce il riferimento operativo per le attivita' degli uffici di cui al comma 1.