Art. 22.
                  Funzioni dei dirigenti regionali
    1. I dirigenti regionali sono tenuti:
      a) a  dare  attuazione  agli  obiettivi, programmi, priorita' e
direttive generali fissate dagli organi di direzione politica;
      b) a collaborare sul piano professionale con gli organi stessi,
formulando  proposte per gli atti di competenza di questi e curando i
relativi elaborati;
      c) a  collaborare  con  i  coordinatori  sia singolarmente, sia
riuniti in staff.
    2. I dirigenti rispondono inoltre della gestione amministrativa e
dei relativi risultati, per quanto non riservato dalla presente legge
alla competenza degli organi di direzione politica.
    3.  Ai  fini  e  nei  limiti  di  cui ai commi 1 e 2, i dirigenti
svolgono  compiti inerenti uno o piu' tipi delle seguenti funzioni ed
attivita':
      a) direzione,   organizzazione   e   gestione  della  struttura
operativa  e  predisposizione dei programmi di lavoro delle strutture
cui sono preposti;
      b) svolgimento  di  attivita'  di  elaborazione, di consulenza,
studio,    ricerca;    svolgimento    di    attivita'    di    natura
tecnico-professionale;   esercizio   di   funzioni   ispettive  e  di
controllo;
      c) gestione   finanziaria   ed   amministrativa,   con  diretta
emanazione  degli  atti amministrativi e di diritto privato per conto
dell'amministrazione regionale e con assunzione dei relativi autonomi
poteri di spesa.
    4.   Ai   dirigenti   spetta   anche  la  contrattazione  con  le
organizzazioni sindacali del personale, per quanto di loro competenza
ed  in  conformita'  con le disposizioni del decreto legislativo, dei
contratti collettivi nazionali di lavoro e dei protocolli generali di
relazioni sindacali.
    5.  Non  rientrano  tra  le  funzioni dei dirigenti, salvo quelle
espressamente attribuite dalle singole leggi regionali:
      a)   l'emanazione degli atti di controllo sugli enti dipendenti
e su altri enti ed organismi esterni alla Regione;
      b) l'emanazione  degli  atti straordinari e di urgenza previsti
dalle vigenti disposizioni;
      c) le deliberazioni del consiglio regionale;
      d) l'emanazione degli atti concernenti inchieste e indagini;
      e) l'emanazione degli atti di nomina di competenza regionale in
seno ad enti ed organismi esterni;
      f) l'emanazione  degli  altri  atti  attribuiti  agli organi di
direzione politica dalla presente legge;
      g) la  rappresentanza  generale e la rappresentanza in giudizio
della  Regione,  salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera
g);
      h) gli   atti   generali   originati   da  rapporti  intercorsi
nell'ambito  dei  poteri  di  rappresentanza  dell'ente  con soggetti
pubblici  e  privati, organizzazioni di categoria, sindacati, nonche'
la  stipula  con  tali  soggetti od organismi di specifici accordi ed
intese di rilevante e generale interesse pubblico.
    6.   Gli   atti   concernenti  le  spese  di  rappresentanza,  di
cerimoniale e di patrocinio del presidente della giunta sono adottati
dal  responsabile  dell'ufficio di gabinetto di cui all'art. 5, comma
1.