Art. 22. Funzioni dei dirigenti regionali 1. I dirigenti regionali sono tenuti: a) a dare attuazione agli obiettivi, programmi, priorita' e direttive generali fissate dagli organi di direzione politica; b) a collaborare sul piano professionale con gli organi stessi, formulando proposte per gli atti di competenza di questi e curando i relativi elaborati; c) a collaborare con i coordinatori sia singolarmente, sia riuniti in staff. 2. I dirigenti rispondono inoltre della gestione amministrativa e dei relativi risultati, per quanto non riservato dalla presente legge alla competenza degli organi di direzione politica. 3. Ai fini e nei limiti di cui ai commi 1 e 2, i dirigenti svolgono compiti inerenti uno o piu' tipi delle seguenti funzioni ed attivita': a) direzione, organizzazione e gestione della struttura operativa e predisposizione dei programmi di lavoro delle strutture cui sono preposti; b) svolgimento di attivita' di elaborazione, di consulenza, studio, ricerca; svolgimento di attivita' di natura tecnico-professionale; esercizio di funzioni ispettive e di controllo; c) gestione finanziaria ed amministrativa, con diretta emanazione degli atti amministrativi e di diritto privato per conto dell'amministrazione regionale e con assunzione dei relativi autonomi poteri di spesa. 4. Ai dirigenti spetta anche la contrattazione con le organizzazioni sindacali del personale, per quanto di loro competenza ed in conformita' con le disposizioni del decreto legislativo, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei protocolli generali di relazioni sindacali. 5. Non rientrano tra le funzioni dei dirigenti, salvo quelle espressamente attribuite dalle singole leggi regionali: a) l'emanazione degli atti di controllo sugli enti dipendenti e su altri enti ed organismi esterni alla Regione; b) l'emanazione degli atti straordinari e di urgenza previsti dalle vigenti disposizioni; c) le deliberazioni del consiglio regionale; d) l'emanazione degli atti concernenti inchieste e indagini; e) l'emanazione degli atti di nomina di competenza regionale in seno ad enti ed organismi esterni; f) l'emanazione degli altri atti attribuiti agli organi di direzione politica dalla presente legge; g) la rappresentanza generale e la rappresentanza in giudizio della Regione, salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera g); h) gli atti generali originati da rapporti intercorsi nell'ambito dei poteri di rappresentanza dell'ente con soggetti pubblici e privati, organizzazioni di categoria, sindacati, nonche' la stipula con tali soggetti od organismi di specifici accordi ed intese di rilevante e generale interesse pubblico. 6. Gli atti concernenti le spese di rappresentanza, di cerimoniale e di patrocinio del presidente della giunta sono adottati dal responsabile dell'ufficio di gabinetto di cui all'art. 5, comma 1.