Art. 24.
        Qualifica dei dirigenti e attribuzioni delle funzioni
    1. I dirigenti regionali appartengono ad un'unica qualifica.
    2. Ciascuno dei dirigenti e' incaricato, secondo i criteri di cui
all'art. 30, dell'esercizio di una delle seguenti funzioni:
      a) coordinatore  di  dipartimento  o  dell'Avvocatura, ai sensi
dell'art. 15, comma 2;
      b) direzione di area, di cui all'art. 16, comma 3;
      c) direzione di servizio, di cui all'art. 16, comma 4;
      d) direzione  di  area costituita a livello interdipartimentale
per  l'elaborazione  di  programmi  obiettivo  o  progetti,  ai sensi
dell'art. 18, comma 1;
      e) direzione  di area di programma o di progetto costituita per
un tempo determinato, ai sensi dell'art. 16, comma 6;
      f) direzione  di gruppo di lavoro temporaneo equiparato ad area
costituito  a  livello  interdipartimentale,  ai  sensi dell'art. 18,
comma 2;
      g) direzione  di  area  interdipartimentale  costituita a tempo
indeterminato, ai sensi dell'art. 18, comma 4;
      h) posizione   individuale   equiparata   ad   area,  ai  sensi
dell'art. 16, comma 8;
      i) direzione di ufficio del Genio civile, di cui all'art. 20;
      l) direzione di unita' operativa complessa, di cui all'art. 16,
comma 5;
      m) direzione  di  unita'  di programma o di progetto costituita
per un tempo determinato, ai sensi dell'art. 16, comma 6;
      n) direzione  di  gruppo  di  lavoro  temporaneo  equiparato ad
unita' operativa complessa, costituito a livello interdipartimentale,
ai sensi dell'art. 18, comma 2;
      o) direzione  di unita' operativa complessa interdipartimentale
costituita a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 18, comma 4 ;
      p) posizione   individuale   equiparata   ad  unita'  operativa
complessa, ai sensi dell'art. 16, comma 8;
      q) direzione  di struttura extradipartimentale, di cui all'art.
19.
    3.  Presso  il dipartimento competente in materia di personale e'
tenuto  un  albo  dei  dirigenti  in  servizio, comprendente anche il
curriculum  formativo  e  professionale  di ciascuno. Le modalita' di
tenuta sono determinate con deliberazione della giunta regionale.