Art. 24. Qualifica dei dirigenti e attribuzioni delle funzioni 1. I dirigenti regionali appartengono ad un'unica qualifica. 2. Ciascuno dei dirigenti e' incaricato, secondo i criteri di cui all'art. 30, dell'esercizio di una delle seguenti funzioni: a) coordinatore di dipartimento o dell'Avvocatura, ai sensi dell'art. 15, comma 2; b) direzione di area, di cui all'art. 16, comma 3; c) direzione di servizio, di cui all'art. 16, comma 4; d) direzione di area costituita a livello interdipartimentale per l'elaborazione di programmi obiettivo o progetti, ai sensi dell'art. 18, comma 1; e) direzione di area di programma o di progetto costituita per un tempo determinato, ai sensi dell'art. 16, comma 6; f) direzione di gruppo di lavoro temporaneo equiparato ad area costituito a livello interdipartimentale, ai sensi dell'art. 18, comma 2; g) direzione di area interdipartimentale costituita a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 18, comma 4; h) posizione individuale equiparata ad area, ai sensi dell'art. 16, comma 8; i) direzione di ufficio del Genio civile, di cui all'art. 20; l) direzione di unita' operativa complessa, di cui all'art. 16, comma 5; m) direzione di unita' di programma o di progetto costituita per un tempo determinato, ai sensi dell'art. 16, comma 6; n) direzione di gruppo di lavoro temporaneo equiparato ad unita' operativa complessa, costituito a livello interdipartimentale, ai sensi dell'art. 18, comma 2; o) direzione di unita' operativa complessa interdipartimentale costituita a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 18, comma 4 ; p) posizione individuale equiparata ad unita' operativa complessa, ai sensi dell'art. 16, comma 8; q) direzione di struttura extradipartimentale, di cui all'art. 19. 3. Presso il dipartimento competente in materia di personale e' tenuto un albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno. Le modalita' di tenuta sono determinate con deliberazione della giunta regionale.