Art. 25.
                           Il coordinatore
    1.   Il  coordinatore  ha  la  direzione  di  un  dipartimento  o
dell'Avvocatura.
    2.  Il  coordinatore,  in  particolare, assicura l'unitarieta' di
azione del dipartimento e svolge a tal fine le seguenti funzioni:
      a) assiste  gli  organi  di  direzione  politica  e predispone,
ovvero  verifica  e  controfirma, le proposte a cura del dipartimento
relativamente  agli  atti di competenza degli organi stessi o, per il
dipartimento  del  consiglio regionale, di competenza dell'ufficio di
presidenza;
      b) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive
generali  definiti  dagli  organi di direzione politica ed assegna ai
dirigenti,  sulla base dell'incarico ad essi conferito, gli obiettivi
da  perseguire, attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie
e materiali;
      c) dirige,  coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti, con
facolta' di assumere nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di
inerzia;  ne promuove la collaborazione, anche riunendoli in staff ed
effettua la valutazione degli stessi ai sensi dell'art. 36;
      d) esercita   i  poteri  che  ritenga  di  riservarsi,  in  via
generale, per motivate esigenze di funzionalita';
      e) richiede  pareri  esterni e alle apposite strutture interne,
nonche',  nei  casi  previsti  dalla  legge,  agli  organi consultivi
dell'amministrazione;
      f) fornisce  risposte a rilievi degli organi di controllo sugli
atti emanati;
      g) puo'  rappresentare  in giudizio l'amministrazione regionale
relativamente  agli  adempimenti di competenza del dipartimento con i
poteri  di  conciliare  e  transigere,  fermo  restando, comunque, il
potere   di   rappresentanza   generale  in  giudizio  attribuito  al
presidente   della  giunta  regionale  dallo  statuto  della  Regione
Toscana.
    3.  Il  coordinatore  ha  i poteri di organizzazione generale del
dipartimento e di adozione degli atti conseguenti. In tale ambito:
      a) stabilisce  i  criteri generali di organizzazione, secondo i
principi  di cui all'art. 23, e le direttive generali impartite dagli
organi  di  direzione politica, informandone, tramite il dipartimento
competente  in  materia  di  personale,  le  rappresentanze sindacali
unitarie dei lavoratori;
      b) provvede  all'assegnazione  del personale, dei mezzi e degli
strumenti alle strutture del dipartimento, al riparto degli affari da
trattare   secondo   le   competenze   stabilite,   alla  cura  delle
disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla
formazione   di   gruppi  di  lavoro  per  incarichi  temporanei  che
interessano  piu'  strutture  del  dipartimento, alla designazione di
personale  del  dipartimento  per lo svolgimento di compiti a livello
interdipartimentale;
      c) adotta  nei  confronti  dei  dirigenti  le  misure  previste
dall'art. 36, in materia di responsabilita' dirigenziale;
      d) esercita   le   funzioni   disciplinari  nei  confronti  del
personale del dipartimento nel rispetto delle disposizioni vigenti;
      e) propone  la  costituzione  e  soppressione delle strutture e
delle  posizioni  individuali  di  livello dirigenziale e ne nomina i
responsabili ai sensi dell'art. 30;
      f) costituisce,  definendone  le competenze e i responsabili, e
sopprime    le   altre   articolazioni   organizzative   interne   al
dipartimento;
      g) cura    l'elaborazione   dei   programmi   di   lavoro   del
dipartimento,   coordinando   le   proposte  dei  responsabili  delle
strutture di cui all'art. 16;
      h) garantisce,   anche   a  livello  di  ciascun  servizio,  lo
svolgimento  delle conferenze del personale per l'esame e la verifica
dei  programmi  di  lavoro,  della  situazione  organizzativa e delle
condizioni di lavoro;
      i) propone  al  dipartimento competente in materia di personale
la  definizione,  per  il  dipartimento rappresentato, dell'orario di
servizio   e   dell'orario   di  apertura  al  pubblico,  nell'ambito
dell'orario contrattuale di lavoro.
    4. Il coordinatore promuove le condizioni per rendere effettivi i
diritti  dei  cittadini  e  per assicurare la trasparenza dell'azione
amministrativa  e  la snellezza dei procedimenti. A tal fine coordina
altresi'  le  attivita' dei responsabili dei procedimenti individuati
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    5.  Per  le funzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, il coordinatore si
avvale di un apposito ufficio.
    6.  Il  coordinatore,  in  caso  di  sua  assenza  temporanea, e'
sostituito  da  un altro dirigente assegnato al dipartimento e da lui
designato. In caso di assenza continuativa superiore a trenta giorni,
escluso  il  congedo  ordinario,  provvede  la  giunta  regionale, in
conformita'   della   proposta   dell'ufficio  di  presidenza  per  i
dipendenti assegnati al consiglio regionale.