Art. 25. Il coordinatore 1. Il coordinatore ha la direzione di un dipartimento o dell'Avvocatura. 2. Il coordinatore, in particolare, assicura l'unitarieta' di azione del dipartimento e svolge a tal fine le seguenti funzioni: a) assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi o, per il dipartimento del consiglio regionale, di competenza dell'ufficio di presidenza; b) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica ed assegna ai dirigenti, sulla base dell'incarico ad essi conferito, gli obiettivi da perseguire, attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti, con facolta' di assumere nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia; ne promuove la collaborazione, anche riunendoli in staff ed effettua la valutazione degli stessi ai sensi dell'art. 36; d) esercita i poteri che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalita'; e) richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonche', nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'amministrazione; f) fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati; g) puo' rappresentare in giudizio l'amministrazione regionale relativamente agli adempimenti di competenza del dipartimento con i poteri di conciliare e transigere, fermo restando, comunque, il potere di rappresentanza generale in giudizio attribuito al presidente della giunta regionale dallo statuto della Regione Toscana. 3. Il coordinatore ha i poteri di organizzazione generale del dipartimento e di adozione degli atti conseguenti. In tale ambito: a) stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi di cui all'art. 23, e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il dipartimento competente in materia di personale, le rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori; b) provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano piu' strutture del dipartimento, alla designazione di personale del dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale; c) adotta nei confronti dei dirigenti le misure previste dall'art. 36, in materia di responsabilita' dirigenziale; d) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del dipartimento nel rispetto delle disposizioni vigenti; e) propone la costituzione e soppressione delle strutture e delle posizioni individuali di livello dirigenziale e ne nomina i responsabili ai sensi dell'art. 30; f) costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al dipartimento; g) cura l'elaborazione dei programmi di lavoro del dipartimento, coordinando le proposte dei responsabili delle strutture di cui all'art. 16; h) garantisce, anche a livello di ciascun servizio, lo svolgimento delle conferenze del personale per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa e delle condizioni di lavoro; i) propone al dipartimento competente in materia di personale la definizione, per il dipartimento rappresentato, dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro. 4. Il coordinatore promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti. A tal fine coordina altresi' le attivita' dei responsabili dei procedimenti individuati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Per le funzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, il coordinatore si avvale di un apposito ufficio. 6. Il coordinatore, in caso di sua assenza temporanea, e' sostituito da un altro dirigente assegnato al dipartimento e da lui designato. In caso di assenza continuativa superiore a trenta giorni, escluso il congedo ordinario, provvede la giunta regionale, in conformita' della proposta dell'ufficio di presidenza per i dipendenti assegnati al consiglio regionale.