Art. 28. Il responsabile di unita' operativa complessa 1. Il dirigente responsabile di unita' operativa complessa esercita gli stessi compiti del responsabile di area o servizio, di cui all'art. 27, nel piu' limitato ambito di competenza della struttura cui e' preposto. 2. Qualora l'unita' operativa complessa sia costituita all'interno di un'area o servizio, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze dell'unita' operativa complessa: a) collabora con il responsabile dell'area o servizio per l'assistenza agli organi di direzione politica e per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti di competenza degli organi stessi; b) esercita i compiti di cui all'art. 27; comma 1, lettera c), salvo quelli di particolare rilevanza che il coordinatore riservi, in via generale, al responsabile di area o di servizio, d'intesa con questi, per motivate esigenze di funzionalita', cura l'inoltro al coordinatore degli atti emanati, tramite il responsabile di area o servizio; c) esercita i compiti di cui all'art. 27, comma 1, lettere d), e), f), secondo modalita' stabilite dal responsabile di area o servizio; d) collabora con il responsabile di area o servizio per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso e propone gli atti che questi si sia riservato ai sensi della lettera b); e) esercita funzioni vicarie del responsabile di area o servizio. 3. Il dirigente responsabile di unita' operativa complessa puo' inoltre sostituire il responsabile di area o servizio, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale. 4. I compiti di cui al presente articolo, in quanto compatibili, sono esercitati anche dai dirigenti responsabili delle strutture o posizioni individuali equiparate all'unita' operativa complessa.