Art. 28.
            Il responsabile di unita' operativa complessa
    1.  Il  dirigente  responsabile  di  unita'  operativa  complessa
esercita  gli  stessi compiti del responsabile di area o servizio, di
cui  all'art.  27,  nel  piu'  limitato  ambito  di  competenza della
struttura cui e' preposto.
    2.   Qualora   l'unita'   operativa   complessa   sia  costituita
all'interno   di  un'area  o  servizio,  il  dirigente  responsabile,
nell'ambito delle competenze dell'unita' operativa complessa:
      a) collabora  con  il  responsabile  dell'area  o  servizio per
l'assistenza   agli   organi   di   direzione   politica   e  per  la
predisposizione  delle  proposte  e  degli elaborati tecnici relativi
agli atti di competenza degli organi stessi;
      b) esercita  i compiti di cui all'art. 27; comma 1, lettera c),
salvo quelli di particolare rilevanza che il coordinatore riservi, in
via  generale,  al  responsabile  di area o di servizio, d'intesa con
questi,  per  motivate  esigenze  di funzionalita', cura l'inoltro al
coordinatore  degli  atti  emanati, tramite il responsabile di area o
servizio;
      c) esercita  i compiti di cui all'art. 27, comma 1, lettere d),
e),  f),  secondo  modalita'  stabilite  dal  responsabile  di area o
servizio;
      d) collabora  con  il  responsabile  di area o servizio per gli
adempimenti  di competenza del responsabile stesso e propone gli atti
che questi si sia riservato ai sensi della lettera b);
      e) esercita   funzioni  vicarie  del  responsabile  di  area  o
servizio.
    3.  Il  dirigente responsabile di unita' operativa complessa puo'
inoltre   sostituire   il   responsabile   di  area  o  servizio,  su
designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.
    4.  I compiti di cui al presente articolo, in quanto compatibili,
sono  esercitati  anche  dai dirigenti responsabili delle strutture o
posizioni individuali equiparate all'unita' operativa complessa.