Art. 29. Incarichi di coordinamento 1. Le funzioni di coordinatore dei dipartimenti e dell'Avvocatura sono istituite al di fuori dell'organico della Regione, in numero non superiore a quattordici. 2. I coordinatori di cui al comma 1, aventi funzione di direzione generale delle strutture a cui essi sono preposti, sono nominati con deliberazione della giunta regionale, in conformita' alla richiesta dell'ufficio di presidenza per la nomina relativa alla struttura operativa del consiglio. 3. La funzione di coordinatore e' attribuita con contratto di diritto privato ai sensi e secondo la disciplina di cui al libro V, titolo II del codice civile, alla durata del quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 32. 4. I coordinatori possono essere scelti tra i dirigenti della Regione, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica dirigenziale. La sottoscrizione del contratto a tempo determinato, di cui al comma 3, comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato e' utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonche' dell'anzianita' di servizio. Alla cessazione del contratto a tempo determinato salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente e' riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianita' complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente regionale nominato coordinatore rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico. 5. I coordinatori possono, altresi', essere scelti tra soggetti esterni alla Regione di eta' non superiore a sessantacinque anni, dotati di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di idoneo diploma di laurea e con esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di organismi o enti pubblici anche economici, ovvero di aziende pubbliche o private; per l'incarico di coordinatore dell'Avvocatura e' richiesto l'esercizio almeno quinquennale della professione di avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, la nomina e' subordinata alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento. 6. Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo e' preceduto dalla emanazione di apposito avviso. All'avviso e' data ampia pubblicita' anche mediante l'inserimento, oltre che nel Bollettino ufficiale della Regione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. 7. Qualora un coordinatore cessi dalle funzioni attribuite, la giunta regionale, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 6, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, puo' attribuire l'incarico di coordinatore - in conformita' alla richiesta dell'ufficio di presidenza per la nomina relativa alla struttura operativa del consiglio - ad un dirigente del ruolo unico regionale. Al dirigente incaricato compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 8, per l'incarico di coordinatore. 8. L'incarico di coordinatore ha carattere di esclusivita' ed e' a tempo pieno. Il trattamento economico, omnicomprensivo, e' determinato dalla giunta regionale, in modo uniforme, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. 9. In relazione alla cura degli interessi della Regione, i coordinatori possono essere soggetti di nomine o designazioni regionali; in tale caso, tutti gli eventuali emolumenti comunque relativi alla nomina o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati alla Regione. 10. Gli incarichi di coordinamento in scadenza nei sei mesi precedenti il termine della legislatura possono essere prorogati per un periodo non superiore a centoventi giorni a decorrere dall'insediamento della giunta.