Art. 29.
                     Incarichi di coordinamento
    1. Le funzioni di coordinatore dei dipartimenti e dell'Avvocatura
sono istituite al di fuori dell'organico della Regione, in numero non
superiore a quattordici.
    2. I coordinatori di cui al comma 1, aventi funzione di direzione
generale  delle strutture a cui essi sono preposti, sono nominati con
deliberazione  della  giunta regionale, in conformita' alla richiesta
dell'ufficio  di  presidenza  per  la  nomina relativa alla struttura
operativa del consiglio.
    3.  La  funzione  di  coordinatore e' attribuita con contratto di
diritto  privato  ai sensi e secondo la disciplina di cui al libro V,
titolo  II  del  codice civile, alla durata del quale si applicano le
disposizioni di cui all'art. 32.
    4.  I  coordinatori  possono  essere scelti tra i dirigenti della
Regione,  con  almeno  cinque  anni  di  anzianita'  nella  qualifica
dirigenziale. La sottoscrizione del contratto a tempo determinato, di
cui al comma 3, comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.
Il  servizio  prestato  in forza del contratto a tempo determinato e'
utile  ad  ogni  effetto  ai  fini dei trattamenti di quiescenza e di
previdenza,  nonche' dell'anzianita' di servizio. Alla cessazione del
contratto  a  tempo  determinato  salvo che quest'ultima sia dovuta a
giusta   causa   di   licenziamento,   il   dipendente  e'  riassunto
automaticamente  nella  posizione  giuridica in godimento prima della
sottoscrizione   del   contratto   a   termine,   con   conservazione
dell'anzianita'  complessivamente  maturata  ai  fini del trattamento
giuridico,  economico,  di quiescenza e di previdenza. Il posto nella
dotazione   organica   ricoperto  dal  dirigente  regionale  nominato
coordinatore rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
    5.  I  coordinatori possono, altresi', essere scelti tra soggetti
esterni  alla  Regione  di  eta' non superiore a sessantacinque anni,
dotati  di  professionalita'  adeguata  alle funzioni da svolgere, in
possesso  di  idoneo  diploma  di  laurea  e  con  esperienza  almeno
quinquennale  in qualifiche dirigenziali di organismi o enti pubblici
anche   economici,   ovvero  di  aziende  pubbliche  o  private;  per
l'incarico  di  coordinatore dell'Avvocatura e' richiesto l'esercizio
almeno  quinquennale  della  professione  di  avvocato  abilitato  al
patrocinio   presso   le  giurisdizioni  superiori.  Per  i  soggetti
provenienti  dal settore pubblico, la nomina e' subordinata alla loro
collocazione  in  aspettativa  o  fuori  ruolo  da parte dell'ente di
appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
    6. Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo e'
preceduto  dalla  emanazione  di  apposito avviso. All'avviso e' data
ampia   pubblicita'  anche  mediante  l'inserimento,  oltre  che  nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione,  su  almeno  due  quotidiani a
diffusione nazionale.
    7.  Qualora  un  coordinatore cessi dalle funzioni attribuite, la
giunta regionale, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui
al  comma 6, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, puo'
attribuire l'incarico di coordinatore - in conformita' alla richiesta
dell'ufficio  di  presidenza  per  la  nomina relativa alla struttura
operativa  del consiglio - ad un dirigente del ruolo unico regionale.
Al  dirigente  incaricato  compete, oltre al trattamento economico in
godimento,  la  differenza fra tale trattamento e quello spettante ai
sensi del comma 8, per l'incarico di coordinatore.
    8.  L'incarico di coordinatore ha carattere di esclusivita' ed e'
a   tempo   pieno.  Il  trattamento  economico,  omnicomprensivo,  e'
determinato dalla giunta regionale, in modo uniforme, con riferimento
ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed
ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
    9.  In  relazione  alla  cura  degli  interessi  della Regione, i
coordinatori   possono  essere  soggetti  di  nomine  o  designazioni
regionali;  in  tale  caso,  tutti  gli eventuali emolumenti comunque
relativi  alla  nomina  o  designazione  corrisposti  da  terzi  sono
direttamente versati alla Regione.
    10.  Gli  incarichi  di  coordinamento  in  scadenza nei sei mesi
precedenti  il termine della legislatura possono essere prorogati per
un   periodo   non   superiore   a   centoventi  giorni  a  decorrere
dall'insediamento della giunta.