Art. 3. Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza 1. Le funzioni amministrative e le attivita' di diritto privato che lo statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite tra gli stessi e i dirigenti regionali. 2. Gli organi di direzione politica esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti d'indirizzo interpretativo applicativo; b) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; c) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; d) la definizione delle priorita', dei piani, e delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; e) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra le strutture di cui all'art. 15, comma 2 ed all'art. 19. 3. La giunta regionale, in riferimento ad individuati procedimenti, puo' provvedere con deliberazione a specificare, dettagliandole, le competenze della giunta stessa e della dirigenza. 4. La giunta regionale, oltre alle direttive generali, puo' impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, fatto salvo il principio di autonomia del consiglio regionale. 5. Ai fini dell'organizzazione del consiglio regionale, le facolta' di cui ai commi 3 e 4, sono esercitate dall'ufficio di presidenza del consiglio. 6. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.