Art. 3.
        Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza
    1.  Le  funzioni amministrative e le attivita' di diritto privato
che   lo   statuto,  le  leggi  regionali  e  le  altre  disposizioni
attribuiscono  agli  organi  di direzione politica sono ripartite tra
gli stessi e i dirigenti regionali.
    2.  Gli  organi  di  direzione politica esercitano le funzioni di
indirizzo  politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed  i
programmi  da  attuare  ed  adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni. Verificano, inoltre, la rispondenza dei
risultati   dell'attivita'   amministrativa  e  della  gestione  agli
indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
      a) le  decisioni  in materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti d'indirizzo interpretativo applicativo;
      b) la  definizione  dei  criteri  generali in materia di ausili
finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi
oneri a carico di terzi;
      c) le  nomine,  le  designazioni  e  gli  atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
      d) la definizione delle priorita', dei piani, e delle direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
      e) la   individuazione   delle   risorse  umane,  materiali  ed
economico-finanziarie  da  destinare alle diverse finalita' e la loro
ripartizione tra le strutture di cui all'art. 15, comma 2 ed all'art.
19.
    3.   La   giunta   regionale,   in   riferimento  ad  individuati
procedimenti,   puo'  provvedere  con  deliberazione  a  specificare,
dettagliandole, le competenze della giunta stessa e della dirigenza.
    4.  La  giunta  regionale,  oltre  alle  direttive generali, puo'
impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa  dell'ente,  fatto salvo il principio di autonomia del
consiglio regionale.
    5.  Ai  fini  dell'organizzazione  del  consiglio  regionale,  le
facolta'  di  cui  ai  commi  3  e 4, sono esercitate dall'ufficio di
presidenza del consiglio.
    6.  Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi,    compresi    tutti    gli    atti   che   impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.