Art. 31. Mobilita' dei dirigenti 1. La mobilita' dei dirigenti e' assunta come generale criterio organizzatore ed e' applicata ai fini di una migliore funzionalita' della struttura operativa e di una piu' confacente utilizzazione delle risorse. 2. La mobilita' dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad un'altra struttura e' motivata in ordine a specifiche esigenze di servizio ed e' disposta, sentito il dirigente interessato, dal coordinatore del dipartimento competente in materia di personale, sentiti altresi' i coordinatori dei dipartimenti interessati, ovvero il comitato tecnico della programmazione nel caso in cui la mobilita' interessi le strutture interdipartimentali, di cui all'art. 18, commi 1, 2 e 4, e le strutture extradipartimentali, di cui all'art. 19. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comandi o trasferimenti da altre amministrazioni o verso di esse.