Art. 31.
                       Mobilita' dei dirigenti
    1.  La  mobilita' dei dirigenti e' assunta come generale criterio
organizzatore  ed  e' applicata ai fini di una migliore funzionalita'
della  struttura  operativa  e  di  una piu' confacente utilizzazione
delle risorse.
    2.  La mobilita' dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad
un'altra  struttura  e'  motivata  in ordine a specifiche esigenze di
servizio  ed  e'  disposta,  sentito  il  dirigente  interessato, dal
coordinatore  del  dipartimento  competente  in materia di personale,
sentiti  altresi' i coordinatori dei dipartimenti interessati, ovvero
il comitato tecnico della programmazione nel caso in cui la mobilita'
interessi le strutture interdipartimentali, di cui all'art. 18, commi
1,  2 e 4, e le strutture extradipartimentali, di cui all'art. 19. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comandi o
trasferimenti da altre amministrazioni o verso di esse.