Art. 32. Durata degli incarichi 1. L'incarico di coordinatore ha durata quinquennale, puo' essere revocato in ogni tempo con provvedimento motivato ed e' rinnovabile. 2 All'inizio di ciascuna legislatura regionale l'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta, entro centoventi giorni dal loro insediamento, procedono, per le rispettive competenze, alla conferma od al conferimento degli incarichi di coordinamento dei dipartimenti e dell'Avvocatura. Decorsi trenta giorni dal conferimento dell'incarico di coordinatore cessano gli altri incarichi di funzione dirigenziale all'interno del dipartimento o dell'Avvocatura. Entro lo stesso termine sono deliberati i nuovi incarichi. 3. Nel conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale sono favoriti criteri di rotazione, anche nei casi di cui al comma 1. 4. Il criterio della rotazione degli incarichi si applica di norma decorsi sei anni in una medesima funzione.