Art. 32.
                       Durata degli incarichi
    1. L'incarico di coordinatore ha durata quinquennale, puo' essere
revocato in ogni tempo con provvedimento motivato ed e' rinnovabile.
    2  All'inizio  di  ciascuna  legislatura  regionale  l'ufficio di
presidenza  del  consiglio  e  la giunta, entro centoventi giorni dal
loro  insediamento,  procedono,  per  le  rispettive competenze, alla
conferma  od  al  conferimento  degli  incarichi di coordinamento dei
dipartimenti   e   dell'Avvocatura.   Decorsi   trenta   giorni   dal
conferimento   dell'incarico   di   coordinatore  cessano  gli  altri
incarichi  di  funzione  dirigenziale  all'interno del dipartimento o
dell'Avvocatura.  Entro  lo  stesso  termine  sono deliberati i nuovi
incarichi.
    3. Nel conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale sono
favoriti criteri di rotazione, anche nei casi di cui al comma 1.
    4.  Il  criterio  della  rotazione  degli incarichi si applica di
norma decorsi sei anni in una medesima funzione.