Art. 34. Responsabilita' dei dirigenti 1. I dirigenti hanno la responsabilita': a) dell'osservanza, nei limiti delle rispettive competenze, degli obiettivi, programmi, priorita' e direttive generali fissati dagli organi di direzione politica; b) del risultato dell'attivita' svolta dalle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate; c) degli atti comunque emanati e delle prestazioni professionali svolte ai sensi della presente legge, nonche' delle omissioni in cui siano incorsi in rapporto alle loro competenze; d) della realizzazione dei programmi di lavoro, per la parte di loro competenza o di competenza della struttura cui sono preposti; e) dell'imparzialita', legittimita' e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa ricadente sotto la loro responsabilita', nonche' della trasparenza e della economicita' degli atti e dei procedimenti. 2. Le responsabilita' dei dirigenti non escludono le responsabilita', ai sensi delle disposizioni vigenti, degli altri dipendenti regionali per i rispettivi adempimenti o omissioni.