Art. 34.
                    Responsabilita' dei dirigenti
    1. I dirigenti hanno la responsabilita':
      a) dell'osservanza,  nei  limiti  delle  rispettive competenze,
degli  obiettivi,  programmi,  priorita' e direttive generali fissati
dagli organi di direzione politica;
      b) del risultato dell'attivita' svolta dalle strutture cui sono
preposti,  della  realizzazione  dei  progetti  loro  affidati, della
gestione  del  personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad
essi assegnate;
      c) degli    atti   comunque   emanati   e   delle   prestazioni
professionali  svolte  ai  sensi  della presente legge, nonche' delle
omissioni in cui siano incorsi in rapporto alle loro competenze;
      d) della realizzazione dei programmi di lavoro, per la parte di
loro competenza o di competenza della struttura cui sono preposti;
      e) dell'imparzialita',  legittimita'  e rispondenza al pubblico
interesse   dell'azione   amministrativa   ricadente  sotto  la  loro
responsabilita', nonche' della trasparenza e della economicita' degli
atti e dei procedimenti.
    2.   Le   responsabilita'   dei   dirigenti   non   escludono  le
responsabilita',  ai  sensi  delle  disposizioni vigenti, degli altri
dipendenti regionali per i rispettivi adempimenti o omissioni.