Art. 39.
                       I controlli digestione
    1.  I  controlli  di  gestione  assumono a riferimento le singole
strutture   e   articolazioni   organizzative  e  sono  attivati  dai
coordinatori  o  responsabili  d'ufficio  per  le  strutture cui sono
preposti, nonche' per le materie di competenza di queste.
    2.  Un'apposita  struttura  definisce  le  modalita', i contenuti
generali e le metodologie dei controlli digestione.
    3.  La  struttura  di  cui  al comma 2, in rapporto con la giunta
regionale  e  il  comitato  tecnico della programmazione, coordina le
informazioni  e  compie le opportune verifiche in ordine ai contratti
di gestione di cui al comma 1.
    4.  Il  controllo  di  gestione  sulle  attivita' della struttura
organizzativa  di  pertinenza del consiglio regionale e' disciplinato
dall'ufficio di presidenza.