Art. 39. I controlli digestione 1. I controlli di gestione assumono a riferimento le singole strutture e articolazioni organizzative e sono attivati dai coordinatori o responsabili d'ufficio per le strutture cui sono preposti, nonche' per le materie di competenza di queste. 2. Un'apposita struttura definisce le modalita', i contenuti generali e le metodologie dei controlli digestione. 3. La struttura di cui al comma 2, in rapporto con la giunta regionale e il comitato tecnico della programmazione, coordina le informazioni e compie le opportune verifiche in ordine ai contratti di gestione di cui al comma 1. 4. Il controllo di gestione sulle attivita' della struttura organizzativa di pertinenza del consiglio regionale e' disciplinato dall'ufficio di presidenza.