Art. 41. Il controllo interno degli atti 1. Gli atti amministrativi e di diritto privato assunti dai dirigenti regionali ai sensi della presente legge, nell'ambito del centro direzionale, sono sottoposti alle procedure di controllo determinate con deliberazione della giunta regionale. Gli atti assunti nell'ambito del consiglio regionale sono sottoposti alle procedure di controllo determinate con deliberazione dell'ufficio di presidenza. 2. Gli atti amministrativi e di diritto privato di competenza della giunta regionale sono preventivamente sottoposti al visto di regolarita' contabile del dipartimento competente in materia di bilancio e di contabilita' sotto il profilo della corretta imputazione al bilancio e dell'idoneita' della documentazione a corredo, nonche' alla verifica di legittimita' da parte della individuata struttura del dipartimento competente in materia di attivita' generali della presidenza. 3. Le proposte di legge e le proposte di regolamento ad iniziativa della giunta regionale sono sottoposte alle seguenti procedure di verifica preventiva: a) e' richiesto il parere, per i profili, di rispettiva competenza, delle individuate strutture dei dipartimenti competenti in materia di affari legislativi, organizzazione e personale, programmazione; b) e' richiesto il visto, ai fini della verifica della copertura finanziaria, della individuata struttura del dipartimento competente in materia di finanze e bilancio. 4. Gli atti amministrativi e di diritto privato di competenza del presidente della giunta regionale sono sottoposti alla preventiva verifica di legittimita' della individuata struttura del dipartimento competente in materia di attivita' generali della presidenza. Ove necessario, e' richiesto altresi' il visto, ai fini della verifica della copertura finanziaria, della individuata struttura del dipartimento competente in materia di finanze e bilancio.