Art. 42. Dotazione organica complessiva 1. La dotazione organica complessiva delle strutture regionali e' determinata in n. 3.184 unita', di cui n. 327 dirigenti. 2. Le variazioni alla dotazione organica di cui al comma 1, sono approvate con legge regionale, se a tali variazioni corrisponde un aumento di spesa; sono approvate con deliberazioni del consiglio regionale negli altri casi, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, comma 3 del decreto legislativo. 3. Con deliberazione del consiglio regionale e' determinata la ripartizione dei posti per qualifica dirigenziale e singole categorie di cui alla contrattazione nazionale vigente. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale adotta la deliberazione di ripartizione. Fino a tale data resta valida la dotazione organica vigente alla data di approvazione della presente legge.