Art. 42.
                   Dotazione organica complessiva
    1. La dotazione organica complessiva delle strutture regionali e'
determinata in n. 3.184 unita', di cui n. 327 dirigenti.
    2.  Le variazioni alla dotazione organica di cui al comma 1, sono
approvate  con  legge  regionale, se a tali variazioni corrisponde un
aumento  di  spesa;  sono  approvate  con deliberazioni del consiglio
regionale negli altri casi, tenuto conto di quanto disposto dall'art.
6, comma 3 del decreto legislativo.
    3.  Con  deliberazione  del consiglio regionale e' determinata la
ripartizione dei posti per qualifica dirigenziale e singole categorie
di  cui  alla  contrattazione  nazionale  vigente.  Entro centottanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, il consiglio
regionale  adotta  la deliberazione di ripartizione. Fino a tale data
resta  valida la dotazione organica vigente alla data di approvazione
della presente legge.