Art. 43.
                    Articolazione degli organici
    1. Nell'ambito della dotazione organica complessiva, il consiglio
regionale,  su  proposta  dell'ufficio  di  presidenza, determina con
deliberazione  i contingenti di organico dei propri uffici, ripartiti
per  qualifica  dirigenziale  e singole categorie. La proposta, prima
della presentazione in consiglio, e' comunicata alla giunta, che puo'
far pervenire all'ufficio di presidenza, entro trenta giorni, proprie
eventuali  osservazioni  per gli aspetti relativi alle compatibilita'
complessive di organico e finanziarie.
    2.  La  giunta  regionale  determina,  con propria deliberazione,
nell'ambito  della  dotazione  organica complessiva, i contingenti di
personale   dei   propri  uffici  e  dell'A.R.S.I.A.,  ripartiti  per
qualifica dirigenziale e per singole categorie.