Art. 43. Articolazione degli organici 1. Nell'ambito della dotazione organica complessiva, il consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza, determina con deliberazione i contingenti di organico dei propri uffici, ripartiti per qualifica dirigenziale e singole categorie. La proposta, prima della presentazione in consiglio, e' comunicata alla giunta, che puo' far pervenire all'ufficio di presidenza, entro trenta giorni, proprie eventuali osservazioni per gli aspetti relativi alle compatibilita' complessive di organico e finanziarie. 2. La giunta regionale determina, con propria deliberazione, nell'ambito della dotazione organica complessiva, i contingenti di personale dei propri uffici e dell'A.R.S.I.A., ripartiti per qualifica dirigenziale e per singole categorie.