Art. 44.
             Determinazione dell'organico dei dirigenti
    1.  Il numero massimo dei dirigenti che possono essere incaricati
di  funzioni  di  direzione  di  area  o  di servizio, o di struttura
equiparata,  o  di  posizione  individuale  equiparata, e' pari a 119
unita', delle quali 19 assegnate al consiglio regionale.