Art. 46. Copertura di posti degli uffici del consiglio regionale 1. I posti degli uffici del consiglio regionale, individuati con la determinazione annuale del fabbisogno, ai sensi dell'art. 45, comma 2, sono coperti dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dal coordinatore del dipartimento del consiglio. Qualora non sia possibile provvedere entro il termine sopraindicato, il coordinatore del dipartimento del consiglio puo' avanzare richiesta nominativa di assegnazione di personale inquadrato nel ruolo unico regionale di categoria corrispondente al posto da ricoprire. Il dirigente competente in materia di mobilita' interna adotta il conseguente provvedimento di trasferimento entro i successivi trenta giorni. 2. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura dei posti a norma del comma 1, il dirigente competente in materia di reclutamento del personale attiva la procedura di reclutamento, secondo la normativa vigente, ovvero, a richiesta del coordinatore del dipartimento del consiglio, avvia la procedura per il comando.