Art. 46.
       Copertura di posti degli uffici del consiglio regionale
    1.  I posti degli uffici del consiglio regionale, individuati con
la  determinazione  annuale  del  fabbisogno,  ai sensi dell'art. 45,
comma 2,   sono  coperti  dal  dirigente  competente  in  materia  di
reclutamento  del  personale,  entro  sessanta giorni dalla richiesta
formulata  dal  coordinatore  del dipartimento del consiglio. Qualora
non  sia  possibile  provvedere  entro  il  termine sopraindicato, il
coordinatore  del  dipartimento del consiglio puo' avanzare richiesta
nominativa  di  assegnazione  di personale inquadrato nel ruolo unico
regionale  di  categoria  corrispondente  al  posto  da ricoprire. Il
dirigente  competente  in  materia  di  mobilita'  interna  adotta il
conseguente  provvedimento di trasferimento entro i successivi trenta
giorni.
    2.  Qualora non sia possibile provvedere alla copertura dei posti
a   norma  del  comma  1,  il  dirigente  competente  in  materia  di
reclutamento  del  personale  attiva  la  procedura  di reclutamento,
secondo  la  normativa  vigente, ovvero, a richiesta del coordinatore
del dipartimento del consiglio, avvia la procedura per il comando.