Art. 50.
                 Accesso alla qualifica dirigenziale
    1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a
seguito di concorso. Possono partecipare rispettivamente:
      a) i   dipendenti   di   ruolo  dell'amministrazione  regionale
inquadrati  nella  categoria  D o di altre pubbliche amministrazioni,
inquadrati  in  categorie  corrispondenti  alla predetta categoria D,
muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio
nella  predetta  categoria.  Sono altresi' ammessi coloro che sono in
possesso  della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche,
comprese quelle non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1,
comma  2,  del decreto legislativo, muniti dei diploma di laurea, che
abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
      b) i  soggetti  muniti  di laurea e di uno dei seguenti titoli:
diploma  di  specializzazione,  dottorato  di  ricerca o altro titolo
post-universitario  rilasciato  da  istituti  universitari italiani o
stranieri,  ovvero  da  primarie  istituzioni  formative  pubbliche o
private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto
del  Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono ammessi, altresi', i
soggetti  in  possesso  della  qualifica  di  dirigente  in strutture
private,  muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno
cinque anni le funzioni dirigenziali.