Art. 50. Accesso alla qualifica dirigenziale 1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso. Possono partecipare rispettivamente: a) i dipendenti di ruolo dell'amministrazione regionale inquadrati nella categoria D o di altre pubbliche amministrazioni, inquadrati in categorie corrispondenti alla predetta categoria D, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella predetta categoria. Sono altresi' ammessi coloro che sono in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche, comprese quelle non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo, muniti dei diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. b) i soggetti muniti di laurea e di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono ammessi, altresi', i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.