Art. 52.
                         Bando di selezione
    1.  Il  bando  deve  indicare, ai sensi dell'art. 4 della legge 7
agosto  1990,  n.  241  e della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9
(Disposizioni  in materia di procedimento amministrativo e di accesso
agli  atti),  il  responsabile  del  procedimento  concorsuale;  deve
inoltre contenere il riferimento alla legge regionale n. 32 del 1992,
che  garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo.
    2.  Il  bando  deve  inoltre  indicare  i  requisiti  di cui agli
articoli 48, 49 e 50, nonche' quanto altro si renda necessario.
    3.  Il  bando puo' prevedere l'indicazione per ambito provinciale
dei posti messi a selezione.
    4.  Il  bando  puo'  prevedere  altresi'  l'indizione di concorsi
unici,  previo  accordo, anche al fine della ripartizione degli oneri
relativi,  tra  l'amministrazione  regionale  e  gli  enti ed aziende
regionali,  gli enti locali della Toscana, le aziende sanitarie della
Toscana e altre pubbliche amministrazioni.
    5.  Il bandi' di selezione e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana (B.U.R.T.).