Art. 52. Bando di selezione 1. Il bando deve indicare, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), il responsabile del procedimento concorsuale; deve inoltre contenere il riferimento alla legge regionale n. 32 del 1992, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo. 2. Il bando deve inoltre indicare i requisiti di cui agli articoli 48, 49 e 50, nonche' quanto altro si renda necessario. 3. Il bando puo' prevedere l'indicazione per ambito provinciale dei posti messi a selezione. 4. Il bando puo' prevedere altresi' l'indizione di concorsi unici, previo accordo, anche al fine della ripartizione degli oneri relativi, tra l'amministrazione regionale e gli enti ed aziende regionali, gli enti locali della Toscana, le aziende sanitarie della Toscana e altre pubbliche amministrazioni. 5. Il bandi' di selezione e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).