Art. 54.
                             Graduatoria
    1.  La  commissione  d'esame  forma  la graduatoria di merito dei
candidati, che viene approvata dal dirigente competente in materia di
reclutamento  del  personale,  previo  accertamento della regolarita'
delle procedure seguite dalla commissione.
    2.  La  graduatoria  e'  pubblicata  nel  B.U.R.T.; dalla data di
pubblicazione  decorrono  i  termini  per  eventuali  impugnative. Le
modalita' per l'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati
idonei sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 47, comma 3.
    3.  I  posti  rimasti  scoperti  per  rinuncia  o  decadenza  dei
vincitori  sono  assegnati  ai  concorrenti  dichiarati  idonei nella
stessa selezione secondo l'ordine della graduatoria.
    4. La graduatoria della selezione e' unica.
    5  La  graduatoria  della  selezione  resta aperta per tre anni a
decorrere  dalla data del provvedimento di approvazione e puo' essere
utilizzata,  nel rispetto della percentuale di riserva dei posti, per
gli  ulteriori  posti  di  pari  categoria  che  si dovessero rendere
vacanti  e  disponibili successivamente all'indizione della selezione
stessa  per cessazione dal servizio, ad eccezione di quelli istituiti
trasformati successivamente all'indizione della selezione.
    6.  La  validita'  delle graduatorie puo' essere prorogata per un
periodo  non  superiore  ad  un  anno  con apposito atto motivato del
coordinatore del dipartimento competente in materia di personale.
    7.  La  graduatoria  puo' essere altresi' utilizzata anche per il
reclutamento   di  personale  a  tempo  determinato.  La  rinuncia  o
l'eventuale  accettazione  dell'assunzione  a  tempo  determinato non
comporta  l'esclusione  dalla graduatoria per il reclutamento a tempo
indeterminato.
    8.  La  graduatoria  della selezione puo' essere utilizzata anche
per  il  reclutamento  di  personale a tempo parziale. La rinuncia da
parte    dell'idoneo   comporta   l'esclusione   dalla   graduatoria.
L'eventuale  modalita'  di  trasformazione  del rapporto di lavoro da
tempo  parziale  a  tempo pieno e' disciplinata con il regolamento di
cui all'art. 47, comma 3.
    9.  Le  graduatorie  delle  selezioni  pubbliche  possono  essere
utilizzate,  previa intesa con l'amministrazione e nel rispetto della
normativa  generale  in  materia di selezioni pubbliche, da tutti gli
enti  ed  aziende  regionali, dagli enti locali della Toscana e dalle
aziende  sanitarie  e  ospedaliere della Toscana e da altre pubbliche
amministrazioni.   L'eventuale   rifiuto   dell'assunzione  da  parte
dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria.
    10.   L'amministrazione   regionale   puo',   d'intesa   con   le
amministrazioni  di  cui  al comma 9, utilizzare le graduatorie delle
selezioni  pubbliche  bandite dalle stesse, solo per le assunzioni di
personale  da  assegnare  agli  uffici regionali ubicati nello stesso
ambito  provinciale  dell'amministrazione titolare della graduatoria.
Nell'ambito  dell'intesa  le  amministrazioni  possono  prevedere che
l'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporti
l'esclusione dalla graduatoria.