Art. 54. Graduatoria 1. La commissione d'esame forma la graduatoria di merito dei candidati, che viene approvata dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, previo accertamento della regolarita' delle procedure seguite dalla commissione. 2. La graduatoria e' pubblicata nel B.U.R.T.; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Le modalita' per l'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati idonei sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 47, comma 3. 3. I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nella stessa selezione secondo l'ordine della graduatoria. 4. La graduatoria della selezione e' unica. 5 La graduatoria della selezione resta aperta per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione e puo' essere utilizzata, nel rispetto della percentuale di riserva dei posti, per gli ulteriori posti di pari categoria che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione della selezione stessa per cessazione dal servizio, ad eccezione di quelli istituiti trasformati successivamente all'indizione della selezione. 6. La validita' delle graduatorie puo' essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno con apposito atto motivato del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale. 7. La graduatoria puo' essere altresi' utilizzata anche per il reclutamento di personale a tempo determinato. La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo determinato non comporta l'esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato. 8. La graduatoria della selezione puo' essere utilizzata anche per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell'idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria. L'eventuale modalita' di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e' disciplinata con il regolamento di cui all'art. 47, comma 3. 9. Le graduatorie delle selezioni pubbliche possono essere utilizzate, previa intesa con l'amministrazione e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, da tutti gli enti ed aziende regionali, dagli enti locali della Toscana e dalle aziende sanitarie e ospedaliere della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria. 10. L'amministrazione regionale puo', d'intesa con le amministrazioni di cui al comma 9, utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche bandite dalle stesse, solo per le assunzioni di personale da assegnare agli uffici regionali ubicati nello stesso ambito provinciale dell'amministrazione titolare della graduatoria. Nell'ambito dell'intesa le amministrazioni possono prevedere che l'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporti l'esclusione dalla graduatoria.