Art. 56.
                          Incompatibilita'
    1. Il dipendente non puo' esercitare alcun commercio, industria o
professione,  ne' assumere impieghi alle dipendenze dei privati, enti
pubblici o incarichi professionali retribuiti.
    2.  Il dipendente non puo' assumere cariche in societa', eccezion
fatta  per  le  societa'  cooperative  e  per  le  organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale,  nonche'  per le societa' sportive,
ricreative  e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili
siano   interamente   reinvestiti   per  il  perseguimento  esclusivo
dell'attivita' sociale.
    3. Sono fatte salve le eccezioni e i limiti di cui all'art. 58.