Art. 56. Incompatibilita' 1. Il dipendente non puo' esercitare alcun commercio, industria o professione, ne' assumere impieghi alle dipendenze dei privati, enti pubblici o incarichi professionali retribuiti. 2. Il dipendente non puo' assumere cariche in societa', eccezion fatta per le societa' cooperative e per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, nonche' per le societa' sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attivita' sociale. 3. Sono fatte salve le eccezioni e i limiti di cui all'art. 58.