Art. 57.
                        Attivita' compatibili
    1.  Sono  consentite le attivita' che, a norma dell'art. 21 della
Costituzione,   concretano   la  libera  manifestazione  del  proprio
pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione,
ancorche'  comportino  un compenso. Sono in particolare consentite le
attivita' che determinano compensi derivanti da:
      a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
      b) utilizzazione  economica da parte dell'autore o inventore di
opere dell'ingegno e di convenzioni industriali;
      c) partecipazione a convegni e seminari.
    2. Sono altresi' consentiti:
      a) gli  incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti
prevedono  per  il  dipendente la collocazione in aspettativa o fuori
ruolo;
      b) gli  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni sindacali a
dipendenti   presso   le  stesse  distaccati  o  in  aspettativa  non
retribuita.
    3.  Alle  attivita'  di  cui  ai  commi  1 e 2, non si applica la
disciplina prevista dall'art. 65.