Art. 58. Attivita' extraimpiego 1. Nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli del presente titolo, la Regione puo': a) conferire al dipendente incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto della Regione stessa non ricompresi nei compiti di ufficio; b) autorizzare il dipendente ad assumere incarichi occasionali per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati. 2. Con riferimento agli incarichi di cui al comma 1, lettera b), il dipendente puo' essere autorizzato ad assumere cariche in societa' a capitale pubblico o a partecipazione pubblica. Tale autorizzazione non puo' comunque essere rilasciata per l'assunzione delle cariche di presidente, vicepresidente, amministratore unico o delegato e di presidente del collegio dei revisori di societa' a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonche' di aziende di enti locali, fatto salvo, per queste ultime, quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali). Non e', inoltre, consentita l'autorizzazione all'assunzione di cariche in organi di societa' a capitale pubblico o a partecipazione pubblica di rilevante dimensione economica. 3. La facolta' del dipendente di assumere cariche in societa' sportive, ricreative e culturali e' subordinata alla non rilevante dimensione economica delle stesse. 4. La giunta regionale individua i parametri di definizione della rilevanza economica di cui ai commi 2 e 3.