Art. 58.
                       Attivita' extraimpiego
    1. Nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli del presente
titolo, la Regione puo':
      a) conferire    al    dipendente    incarichi   retribuiti   in
rappresentanza  e  per  conto della Regione stessa non ricompresi nei
compiti di ufficio;
      b) autorizzare  il dipendente ad assumere incarichi occasionali
per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, conferiti
da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati.
    2.  Con riferimento agli incarichi di cui al comma 1, lettera b),
il dipendente puo' essere autorizzato ad assumere cariche in societa'
a  capitale pubblico o a partecipazione pubblica. Tale autorizzazione
non puo' comunque essere rilasciata per l'assunzione delle cariche di
presidente,  vicepresidente,  amministratore  unico  o  delegato e di
presidente  del collegio dei revisori di societa' a capitale pubblico
o a partecipazione pubblica, nonche' di aziende di enti locali, fatto
salvo,  per  queste  ultime,  quanto disposto dalla legge 27 dicembre
1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori
locali).  Non e', inoltre, consentita l'autorizzazione all'assunzione
di   cariche   in   organi  di  societa'  a  capitale  pubblico  o  a
partecipazione pubblica di rilevante dimensione economica.
    3.  La  facolta'  del  dipendente di assumere cariche in societa'
sportive,  ricreative  e  culturali e' subordinata alla non rilevante
dimensione economica delle stesse.
    4. La giunta regionale individua i parametri di definizione della
rilevanza economica di cui ai commi 2 e 3.