Art. 59.
                      Limite annuo dei compensi
    1.  Fermo  restando  il  riparto  di  competenze  fra  gli organi
regionali, agli incarichi di cui all'art. 58 si accede:
      a) mediante  atti  dell'organo  politico o del coordinatore del
dipartimento   competente   in   materia   di   personale   ai  sensi
dell'art. 62, nei casi previsti dall'art. 58, comma 1, lettera a),
      b) mediante atti di autorizzazione emanati dal coordinatore del
dipartimento  competente  in  materia di personale o dal coordinatore
del  dipartimento  del consiglio regionale per il personale assegnato
al consiglio, nei casi previsti dall'art. 58, comma 1, lettera b).
    2.  Tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti regionali ai sensi
del  comma  1,  non  possono  comportare complessivamente un compenso
annuale  superiore  al  trenta  per  cento  del trattamento economico
complessivo  massimo  spettante  al  coordinatore.  Per  i dipendenti
inquadrati  nelle  categorie il compenso annuale non puo' superare il
cinquanta  per  cento  del  trattamento  economico in godimento. Sono
esclusi  da  tale  limitazione  gli emolumenti derivanti da incarichi
assegnati,  su  richiesta  nominativa,  da  universita',  istituti di
ricerca  scientifica,  amministrazioni  centrale  e  comunitaria,  in
quanto compatibili con le norme del presente titolo.
    3. Nel  caso  di  compenso  eccedente,  riferito  ad incarichi di
rilevante  entita',  il relativo atto indica il periodo occorrente al
suo riassorbimento entro i limiti di cui al comma 2. Tale periodo non
puo' essere superiore a quattro anni.
    4. Gli atti di cui ai commi 1 e 3, sono trasmessi trimestralmente
al consiglio regionale.
    5.  Gli  atti  di  cui  ai  commi  1 e 3, possono essere revocati
qualora  la  relativa  attivita'  non risulti piu' conciliabile con i
compiti  d'ufficio  o  risulti in contrasto con le norme del presente
titolo.