Art. 59. Limite annuo dei compensi 1. Fermo restando il riparto di competenze fra gli organi regionali, agli incarichi di cui all'art. 58 si accede: a) mediante atti dell'organo politico o del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale ai sensi dell'art. 62, nei casi previsti dall'art. 58, comma 1, lettera a), b) mediante atti di autorizzazione emanati dal coordinatore del dipartimento competente in materia di personale o dal coordinatore del dipartimento del consiglio regionale per il personale assegnato al consiglio, nei casi previsti dall'art. 58, comma 1, lettera b). 2. Tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti regionali ai sensi del comma 1, non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al trenta per cento del trattamento economico complessivo massimo spettante al coordinatore. Per i dipendenti inquadrati nelle categorie il compenso annuale non puo' superare il cinquanta per cento del trattamento economico in godimento. Sono esclusi da tale limitazione gli emolumenti derivanti da incarichi assegnati, su richiesta nominativa, da universita', istituti di ricerca scientifica, amministrazioni centrale e comunitaria, in quanto compatibili con le norme del presente titolo. 3. Nel caso di compenso eccedente, riferito ad incarichi di rilevante entita', il relativo atto indica il periodo occorrente al suo riassorbimento entro i limiti di cui al comma 2. Tale periodo non puo' essere superiore a quattro anni. 4. Gli atti di cui ai commi 1 e 3, sono trasmessi trimestralmente al consiglio regionale. 5. Gli atti di cui ai commi 1 e 3, possono essere revocati qualora la relativa attivita' non risulti piu' conciliabile con i compiti d'ufficio o risulti in contrasto con le norme del presente titolo.