Art. 6.
        Il responsabile delle strutture speciali di supporto
    1. A ciascuna delle strutture speciali di supporto del presidente
e  dei  componenti  la  giunta  e'  preposto  un responsabile, il cui
incarico  e' deliberato dalla giunta regionale su proposta nominativa
dell'amministratore  interessato, con contratto di diritto privato di
durata  non  superiore  al  mandato  dell'amministratore  stesso.  Il
contratto  e'  rinnovabile  e  revocabile  con  le  stesse forme e si
risolve     di    diritto    con    la    cessazione    dall'incarico
dell'amministratore proponente.
    2. A ciascuna delle strutture speciali di supporto del presidente
e  degli  altri  componenti  l'ufficio  di  presidenza  del consiglio
regionale  e' preposto un responsabile, il cui incarico e' deliberato
dalla  giunta  regionale,  su  proposta  nominativa  dell'ufficio  di
presidenza del consiglio regionale. Agli incarichi di cui al presente
comma si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
    3.  I  responsabili  delle strutture speciali di supporto possono
essere scelti:
      a) tra i dirigenti e i funzionari direttivi regionali;
      b) tra i dirigenti e i funzionari direttivi di enti locali o di
altre amministrazioni pubbliche;
      c) tra  soggetti  provenienti dal settore privato o pubblico in
possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni
da  svolgere,  che  abbiano  inoltre  maturato  un'esperienza  almeno
triennale   in   qualifica  dirigenziale  o  almeno  quinquennale  in
qualifica  di quadro o equivalente, oppure che abbiano conseguito una
particolare  specializzazione professionale, culturale e scientifica,
desumibile  dalla  formazione  universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, oppure
che   provengano   dai   settori   della   ricerca,   della   docenza
universitaria,  delle  magistrature e dei ruoli dell'Avvocatura dello
Stato.
    4. Nella dotazione organica complessiva delle strutture regionali
e'  mantenuto  indisponibile  un  numero  di  posti pari a quello dei
dipendenti  di  ruolo preposti alle strutture speciali di supporto di
cui all'art. 5.