Art. 6. Il responsabile delle strutture speciali di supporto 1. A ciascuna delle strutture speciali di supporto del presidente e dei componenti la giunta e' preposto un responsabile, il cui incarico e' deliberato dalla giunta regionale su proposta nominativa dell'amministratore interessato, con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore stesso. Il contratto e' rinnovabile e revocabile con le stesse forme e si risolve di diritto con la cessazione dall'incarico dell'amministratore proponente. 2. A ciascuna delle strutture speciali di supporto del presidente e degli altri componenti l'ufficio di presidenza del consiglio regionale e' preposto un responsabile, il cui incarico e' deliberato dalla giunta regionale, su proposta nominativa dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 1. 3. I responsabili delle strutture speciali di supporto possono essere scelti: a) tra i dirigenti e i funzionari direttivi regionali; b) tra i dirigenti e i funzionari direttivi di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche; c) tra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, che abbiano inoltre maturato un'esperienza almeno triennale in qualifica dirigenziale o almeno quinquennale in qualifica di quadro o equivalente, oppure che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, oppure che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli dell'Avvocatura dello Stato. 4. Nella dotazione organica complessiva delle strutture regionali e' mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti di ruolo preposti alle strutture speciali di supporto di cui all'art. 5.