Art. 61.
              Incarichi conferiti dagli organi politici
    1.  L'organo  politico  competente adotta gli atti di incarico di
cui  all'art.  58, comma 1, lettera a), avvalendosi di un'istruttoria
predisposta  dalla struttura competente e diretta a valutare, ai fini
della conciliabilita' dell'incarico con l'espletamento dei compiti di
ufficio, i seguenti elementi:
      a) natura e durata dell'incarico;
      b) tempi e modi di espletamento;
      c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni;
      d) connessione  con le competenze della Regione e con i compiti
del dipendente;
      e) intervento finanziario della Regione.
    2.  Gli  incarichi  sono  conferiti  in  base  a  valutazione  di
professionalita'  e  garantendo,  in  attuazione dei principi di pari
opportunita',  per  ogni  tipologia  di  incarico,  il rispetto delle
percentuali  delle  componenti  femminile e maschile rilevabili dagli
albi  di  cui  all'art.  60.  I  relativi  atti  devono dichiarare la
conciliabilita'  degli  elementi  di  cui  al comma 1 con il regolare
svolgimento  dei  compiti  di  ufficio  ed escludere il contrasto tra
l'attivita'  da  svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per
conto della Regione.