Art. 61. Incarichi conferiti dagli organi politici 1. L'organo politico competente adotta gli atti di incarico di cui all'art. 58, comma 1, lettera a), avvalendosi di un'istruttoria predisposta dalla struttura competente e diretta a valutare, ai fini della conciliabilita' dell'incarico con l'espletamento dei compiti di ufficio, i seguenti elementi: a) natura e durata dell'incarico; b) tempi e modi di espletamento; c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni; d) connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente; e) intervento finanziario della Regione. 2. Gli incarichi sono conferiti in base a valutazione di professionalita' e garantendo, in attuazione dei principi di pari opportunita', per ogni tipologia di incarico, il rispetto delle percentuali delle componenti femminile e maschile rilevabili dagli albi di cui all'art. 60. I relativi atti devono dichiarare la conciliabilita' degli elementi di cui al comma 1 con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio ed escludere il contrasto tra l'attivita' da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione.