Art. 63. Atti di autorizzazione 1. L'assunzione degli incarichi di cui all'art. 58, comma 1, lettera b) e comma 2, ha carattere eccezionale e deve essere previamente autorizzata dal coordinatore competente in materia di personale o dal coordinatore del dipartimento del consiglio regionale, per il personale assegnato al consiglio, i quali provvedono entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 2. La relativa domanda e' formulata dagli enti pubblici e dai privati interessati ed e' trasmessa al coordinatore del dipartimento di appartenenza del dipendente al quale si intende conferire l'incarico. La domanda puo' essere formulata dallo stesso dipendente ed e' corredata da copia della richiesta e da tutti gli elementi di valutazione di cui all'art. 61, comma 1, forniti dal dipendente stesso sotto la propria responsabilita'. 3. Per il rilascio delle autorizzazioni al personale che comunque presta servizio presso una pubblica amministrazione diversa dalla Regione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 58, comma 10 del decreto legislativo. 4. L'atto di autorizzazione deve dichiarare la conciliabilita' con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio ed escludere il contrasto tra l'attivita' da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione. 5. A tal fine devono essere esaminati preventivamente gli elementi di valutazione di cui all'art. 61, comma 1.