Art. 63.
                       Atti di autorizzazione
    1.  L'assunzione  degli  incarichi  di  cui all'art. 58, comma 1,
lettera b)  e  comma  2,  ha  carattere  eccezionale  e  deve  essere
previamente  autorizzata  dal  coordinatore  competente in materia di
personale   o   dal   coordinatore  del  dipartimento  del  consiglio
regionale,   per   il  personale  assegnato  al  consiglio,  i  quali
provvedono  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento della
richiesta.
    2.  La  relativa  domanda  e' formulata dagli enti pubblici e dai
privati  interessati ed e' trasmessa al coordinatore del dipartimento
di   appartenenza  del  dipendente  al  quale  si  intende  conferire
l'incarico.  La domanda puo' essere formulata dallo stesso dipendente
ed  e'  corredata da copia della richiesta e da tutti gli elementi di
valutazione  di  cui  all'art.  61,  comma  1, forniti dal dipendente
stesso sotto la propria responsabilita'.
    3. Per il rilascio delle autorizzazioni al personale che comunque
presta  servizio  presso  una  pubblica amministrazione diversa dalla
Regione,  si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 58, comma 10
del decreto legislativo.
    4.  L'atto  di  autorizzazione deve dichiarare la conciliabilita'
con  il  regolare  espletamento dei compiti d'ufficio ed escludere il
contrasto  tra  l'attivita'  da svolgere e le funzioni esercitate dal
dipendente per conto della Regione.
    5.  A  tal  fine  devono  essere  esaminati  preventivamente  gli
elementi di valutazione di cui all'art. 61, comma 1.