Art. 64.
                        Collaudi e verifiche
    1. Non sono ammessi atti di nomina, designazione o autorizzazione
di dipendenti per il collaudo di:
      a) opere  pubbliche  per le quali l'ente locale abbia chiesto e
ottenuto, a norma dell'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1975,
n.  18 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure in
materia  di lavori pubblici), l'assistenza degli uffici della Regione
anche per una delle seguenti attivita':
        1) progettazione;
        2) direzione,
        3) contabilizzazione;
        4) assistenza ai lavori.
      b) opere   per   le   quali   l'ente   locale  puo'  provvedere
direttamente a norma dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1975 con
esclusione di quelle prive di finanziamento regionale.
    2.  Non  sono  parimenti  ammessi  atti di nomina, designazione o
autorizzazione  per  le  attivita'  riguardanti  piani,  verifiche  e
controlli,  comunque denominati, relative ad opere di disinquinamento
ambientale. Sono eccezionalmente ammissibili atti di nomina di natura
commissariale,  temporalmente definiti e finalizzati al perseguimento
di  specifici  obiettivi  di  interesse  regionale,  fermi restando i
limiti dei compensi di cui all'art. 59, comma 2.