Art. 64. Collaudi e verifiche 1. Non sono ammessi atti di nomina, designazione o autorizzazione di dipendenti per il collaudo di: a) opere pubbliche per le quali l'ente locale abbia chiesto e ottenuto, a norma dell'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1975, n. 18 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici), l'assistenza degli uffici della Regione anche per una delle seguenti attivita': 1) progettazione; 2) direzione, 3) contabilizzazione; 4) assistenza ai lavori. b) opere per le quali l'ente locale puo' provvedere direttamente a norma dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1975 con esclusione di quelle prive di finanziamento regionale. 2. Non sono parimenti ammessi atti di nomina, designazione o autorizzazione per le attivita' riguardanti piani, verifiche e controlli, comunque denominati, relative ad opere di disinquinamento ambientale. Sono eccezionalmente ammissibili atti di nomina di natura commissariale, temporalmente definiti e finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di interesse regionale, fermi restando i limiti dei compensi di cui all'art. 59, comma 2.