Art. 65. Anagrafe delle prestazioni 1. E istituita presso il dipartimento competente in materia di personale un'anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui devono essere indicati tutti gli incarichi e le attivita' extraimpiego svolte dai dipendenti regionali, nonche' i relativi compensi. 2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il dipendente interessato deve documentare l'entita' dei compensi effettivamente percepiti, pena la decadenza della nomina, designazione o autorizzazione. 3. Ove il compenso risultasse difforme da quello previsto negli atti di cui all'art. 59, comma 1, l'organo competente ridetermina, se del caso, il periodo occorrente al riassorbimento dell'eccedenza. 4. Entro il mese di maggio di ogni anno copia dell'anagrafe e' trasmessa al consiglio regionale per le valutazioni di competenza.