Art. 65.
                     Anagrafe delle prestazioni
    1.  E  istituita  presso il dipartimento competente in materia di
personale  un'anagrafe  nominativa, da aggiornare annualmente, in cui
devono   essere   indicati   tutti   gli  incarichi  e  le  attivita'
extraimpiego  svolte  dai  dipendenti  regionali,  nonche' i relativi
compensi.
    2.  Entro  il  mese  di  febbraio  di  ogni  anno  il  dipendente
interessato  deve  documentare  l'entita' dei compensi effettivamente
percepiti,   pena   la   decadenza   della   nomina,  designazione  o
autorizzazione.
    3.  Ove  il compenso risultasse difforme da quello previsto negli
atti di cui all'art. 59, comma 1, l'organo competente ridetermina, se
del caso, il periodo occorrente al riassorbimento dell'eccedenza.
    4.  Entro  il  mese di maggio di ogni anno copia dell'anagrafe e'
trasmessa al consiglio regionale per le valutazioni di competenza.