Art. 67.
                        Disposizioni speciali
    1  Il  regime  del  trattamento  economico spettante ai dirigenti
regionali  per gli incarichi di cui all'art. 58, comma 1, lettera a),
e'  definito  in  conformita'  di  quanto  disposto  in  materia  dai
contratti collettivi di lavoro.
    2.  Disposizioni  specifiche  disciplinano  le  attivita'  di cui
all'art.  18  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in
materia   di   lavori   pubblici)   e   successive   modificazioni  e
integrazioni.