Art. 67. Disposizioni speciali 1 Il regime del trattamento economico spettante ai dirigenti regionali per gli incarichi di cui all'art. 58, comma 1, lettera a), e' definito in conformita' di quanto disposto in materia dai contratti collettivi di lavoro. 2. Disposizioni specifiche disciplinano le attivita' di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.