Art. 68.
                      Enti e aziende regionali
    1.  Le  disposizioni della presente legge si applicano, in quanto
compatibili  e salvo quanto da essa espressamente previsto, agli enti
e  aziende  regionali  il  cui personale faccia parte del ruolo unico
regionale,   nonche'   all'I.R.P.E.T.,   alle  A.T.E.R.,  all'agenzia
regionale  di  sanita'  ed alle aziende regionali per il diritto allo
studio universitario.
    2.  Ai  principi  concernenti  l'organizzazione  delle  strutture
operative  di  cui  al  titolo  III, capo I e' data attuazione previo
adeguamento, ove necessario, dei rispettivi ordinamenti.