Art. 68. Enti e aziende regionali 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili e salvo quanto da essa espressamente previsto, agli enti e aziende regionali il cui personale faccia parte del ruolo unico regionale, nonche' all'I.R.P.E.T., alle A.T.E.R., all'agenzia regionale di sanita' ed alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario. 2. Ai principi concernenti l'organizzazione delle strutture operative di cui al titolo III, capo I e' data attuazione previo adeguamento, ove necessario, dei rispettivi ordinamenti.