Art. 7. Rapporto di lavoro 1. Per il responsabile delle strutture speciali di supporto che sia scelto tra i dirigenti e i funzionari direttivi regionali, di cui ali art. 6, comma 3, lettera a), la sottoscrizione del contratto a tempo determinato di cui all'art. 6, comma 1, comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato e' utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; e' utile, altresi' ai fini dell'anzianita' di servizio nella posizione di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente e' riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianita' complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. 2. Per il responsabile delle strutture speciali di supporto che sia scelto tra i dirigenti e i funzionari direttivi di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), la nomina e' subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento. 3. Gli incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 6, non costituiscono titoli valutabili nelle selezioni bandite dalla Regione Toscana. 4. I responsabili delle strutture speciali di supporto, per tutta la durata dell'incarico e per i due anni successivi, non possono essere titolari di nomine o designazioni della Regione. 5. Il trattamento economico dei responsabili delle strutture speciali di supporto del presidente e di ciascun componente la giunta e' determinato dalla giunta regionale, in modo uniforme. Tale trattamento non puo' essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di area o di servizio per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del presidente della giunta, ed a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di unita' operativa complessa per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente la giunta, 6. Il trattamento economico dei responsabili delle strutture speciali di supporto del presidente e degli altri componenti l'ufficio di presidenza del consiglio e' determinato dalla giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza, in modo uniforme. Tale trattamento non puo' essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di area o di servizio,. per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del presidente del consiglio, ed a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di unita' operativa complessa, per i responsabili degli uffici di segreteria degli altri componenti l'ufficio di presidenza del consiglio. 7. Ai responsabili delle strutture speciali di supporto del presidente e di ciascun componente la giunta regionale puo' essere corrisposta, in attesa di apposita definizione contrattuale, mediante provvedimento della giunta, una specifica indennita' in sostituzione della retribuzione di risultato, non superiore a quanto attribuito a tale titolo dall'amministrazione ai dirigenti ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 8. Ai responsabili delle strutture speciali di supporto del presidente e degli altri componenti l'ufficio di presidenza del consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui al comma 7. Il provvedimento della giunta regionale e' adottato su richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio e d'intesa col medesimo. 9. Al personale dipendente assegnato alle strutture speciali di supporto del presidente e di ciascun componente la giunta regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale, ad esclusione del responsabile, puo' essere corrisposta mensilmente, in attesa di apposita definizione contrattuale, mediante provvedimento della giunta, una specifica indennita' a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagiati, nell'ambito delle complessive disponibilita' di bilancio, che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennita' previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 10. Al personale dipendente assegnato alle strutture speciali di supporto del presidente e degli altri componenti l'ufficio di presidenza del consiglio regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale, ad esclusione del responsabile, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Il provvedimento della giunta regionale e' adottato su richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio e d'intesa col medesimo.