Art. 7.
                         Rapporto di lavoro
    1.  Per  il responsabile delle strutture speciali di supporto che
sia scelto tra i dirigenti e i funzionari direttivi regionali, di cui
ali  art.  6,  comma 3, lettera a), la sottoscrizione del contratto a
tempo  determinato  di cui all'art. 6, comma 1, comporta la novazione
del  rapporto  di  lavoro  in atto. Il servizio prestato in forza del
contratto  a tempo determinato e' utile, ad ogni effetto, ai fini dei
trattamenti di quiescenza e di previdenza; e' utile, altresi' ai fini
dell'anzianita'  di  servizio  nella  posizione  di provenienza. Alla
cessazione  del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima
sia  dovuta  a  giusta  causa  di  licenziamento,  il  dipendente  e'
riassunto  automaticamente  nella  posizione  giuridica  in godimento
prima  della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione
dell'anzianita'  complessivamente  maturata  ai  fini del trattamento
giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
    2.  Per  il responsabile delle strutture speciali di supporto che
sia  scelto tra i dirigenti e i funzionari direttivi di enti locali o
di  altre  amministrazioni  pubbliche,  di  cui  all'art. 6, comma 3,
lettera b), la nomina e' subordinata alla collocazione in aspettativa
o  fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo
ordinamento.
    3.   Gli   incarichi   attribuiti   ai   sensi  dell'art. 6,  non
costituiscono titoli valutabili nelle selezioni bandite dalla Regione
Toscana.
    4. I responsabili delle strutture speciali di supporto, per tutta
la  durata  dell'incarico  e  per  i due anni successivi, non possono
essere titolari di nomine o designazioni della Regione.
    5.  Il  trattamento  economico  dei  responsabili delle strutture
speciali di supporto del presidente e di ciascun componente la giunta
e'  determinato  dalla  giunta  regionale,  in  modo  uniforme.  Tale
trattamento non puo' essere superiore a quello spettante ai dirigenti
regionali  titolari  di  area  o  di  servizio  per  il  responsabile
dell'ufficio  di  gabinetto  del presidente della giunta, ed a quello
spettante   ai  dirigenti  regionali  titolari  di  unita'  operativa
complessa  per  i  responsabili degli uffici di segreteria di ciascun
componente la giunta,
    6.  Il  trattamento  economico  dei  responsabili delle strutture
speciali   di  supporto  del  presidente  e  degli  altri  componenti
l'ufficio  di  presidenza  del  consiglio e' determinato dalla giunta
regionale,  d'intesa  con  l'ufficio di presidenza, in modo uniforme.
Tale  trattamento  non  puo'  essere  superiore a quello spettante ai
dirigenti   regionali  titolari  di  area  o  di  servizio,.  per  il
responsabile  dell'ufficio di gabinetto del presidente del consiglio,
ed  a  quello  spettante  ai  dirigenti  regionali titolari di unita'
operativa  complessa,  per  i responsabili degli uffici di segreteria
degli altri componenti l'ufficio di presidenza del consiglio.
    7.  Ai  responsabili  delle  strutture  speciali  di supporto del
presidente  e  di  ciascun componente la giunta regionale puo' essere
corrisposta, in attesa di apposita definizione contrattuale, mediante
provvedimento  della giunta, una specifica indennita' in sostituzione
della  retribuzione di risultato, non superiore a quanto attribuito a
tale  titolo  dall'amministrazione  ai dirigenti ai sensi del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro.
    8.  Ai  responsabili  delle  strutture  speciali  di supporto del
presidente  e  degli  altri  componenti  l'ufficio  di presidenza del
consiglio  regionale  si applicano le disposizioni di cui al comma 7.
Il  provvedimento  della  giunta  regionale  e' adottato su richiesta
dell'ufficio di presidenza del consiglio e d'intesa col medesimo.
    9.  Al  personale dipendente assegnato alle strutture speciali di
supporto  del  presidente e di ciascun componente la giunta regionale
non  appartenente  alla  qualifica  dirigenziale,  ad  esclusione del
responsabile,  puo'  essere  corrisposta  mensilmente,  in  attesa di
apposita   definizione  contrattuale,  mediante  provvedimento  della
giunta,  una  specifica  indennita'  a  fronte delle responsabilita',
degli   obblighi  di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad  orari
disagiati,  nell'ambito delle complessive disponibilita' di bilancio,
che  assorbe  tutte le competenze accessorie e le indennita' previste
dal  vigente  contratto  collettivo  nazionale di lavoro, compreso il
compenso per il lavoro straordinario.
    10.  Al personale dipendente assegnato alle strutture speciali di
supporto  del  presidente  e  degli  altri  componenti  l'ufficio  di
presidenza  del  consiglio  regionale non appartenente alla qualifica
dirigenziale,   ad  esclusione  del  responsabile,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  al  comma  9.  Il  provvedimento  della giunta
regionale  e'  adottato  su  richiesta dell'ufficio di presidenza del
consiglio e d'intesa col medesimo.