Art. 70. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti leggi: a) legge regionale 30 dicembre 1993, n. 108 (Disciplina delle attivita' extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana), cosi' come modificata dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 45; b) legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 (Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale), cosi' come modificata dalle legge regionale 7 novembre 1994, n. 82, legge regionale 3 novembre 1995, n. 97, legge regionale 25 gennaio 1996, n. 5, legge regionale 3 settembre 1996, n. 75, legge regionale 9 giugno 1998, n. 30, legge regionale 13 agosto 1998, n. 66 e legge regionale 14 aprile 1999, n. 20; c) legge regionale 12 aprile 1995, n. 56 (Integrazione alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 81); d) legge regionale 3 novembre 1995, n. 97 (Disciplina delle forme collaborative speciali per l'esercizio delle funzioni dei componenti gli organi di direzione politica della Regione Toscana), cosi' come modificata dalla legge regionale 14 aprile 1999, n. 20; e) legge regionale 9 luglio 1996, n. 52 (Disciplina del personale delle segreterie del presidente e dei vice presidenti del consiglio regionale); f) legge regionale 9 luglio 1996, n. 53 (Disciplina del personale dei gruppi consiliari), cosi' come modificata dalle legge regionale 19 febbraio 1998, n. 13, legge regionale 13 agosto 1998, n. 65 e legge regionale 14 aprile 1999, n. 20; g) legge regionale 14 ottobre 1999, n. 53 (Norme per l'accesso al ruolo unico regionale). 2. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale): a) art. 4; b) art. 25; c) art. 26; d) art. 27, cosi' come modificato dalla legge regionale 7 novembre 1994, n. 81; e) art. 44; f) art. 45, limitatamente al comma 3; g) art. 48; h) art. 49-bis, aggiunto con legge regionale 14 novembre 1991, n. 53; i) art. 101; l) art. 158. 3. Resta in rigore il regolamento regionale n. 00 del 24 dicembre 1999 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze 17 Marzo 2000 MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 18 febbraio 2000 ed e' stata vista dal commissario del Governo il 15 marzo 2000. (Omissis).