Art. 70.
                             Abrogazioni
    1. Sono abrogate le seguenti leggi:
      a) legge  regionale  30 dicembre 1993, n. 108 (Disciplina delle
attivita'  extraimpiego  dei dipendenti della Regione Toscana), cosi'
come modificata dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 45;
      b) legge  regionale  7  novembre  1994,  n. 81 (Recepimento del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento
della  dirigenza  e  della struttura operativa regionale), cosi' come
modificata  dalle  legge  regionale  7  novembre  1994,  n. 82, legge
regionale 3 novembre 1995, n. 97, legge regionale 25 gennaio 1996, n.
5,  legge regionale 3 settembre 1996, n. 75, legge regionale 9 giugno
1998,  n. 30, legge regionale 13 agosto 1998, n. 66 e legge regionale
14 aprile 1999, n. 20;
      c) legge  regionale  12  aprile  1995, n. 56 (Integrazione alla
legge regionale 7 novembre 1994, n. 81);
      d) legge  regionale  3  novembre  1995, n. 97 (Disciplina delle
forme  collaborative  speciali  per  l'esercizio  delle  funzioni dei
componenti  gli  organi di direzione politica della Regione Toscana),
cosi' come modificata dalla legge regionale 14 aprile 1999, n. 20;
      e) legge  regionale  9  luglio  1996,  n.  52  (Disciplina  del
personale  delle  segreterie del presidente e dei vice presidenti del
consiglio regionale);
      f) legge  regionale  9  luglio  1996,  n.  53  (Disciplina  del
personale  dei  gruppi consiliari), cosi' come modificata dalle legge
regionale 19 febbraio 1998, n. 13, legge regionale 13 agosto 1998, n.
65 e legge regionale 14 aprile 1999, n. 20;
      g) legge  regionale 14 ottobre 1999, n. 53 (Norme per l'accesso
al ruolo unico regionale).
    2.  Sono  abrogati  i  seguenti articoli della legge regionale 21
agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale):
      a) art. 4;
      b) art. 25;
      c) art. 26;
      d) art.  27,  cosi'  come  modificato  dalla  legge regionale 7
novembre 1994, n. 81;
      e) art. 44;
      f) art. 45, limitatamente al comma 3;
      g) art. 48;
      h) art.  49-bis, aggiunto con legge regionale 14 novembre 1991,
n. 53;
      i) art. 101;
      l) art. 158.
    3. Resta in rigore il regolamento regionale n. 00 del 24 dicembre
1999 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al
ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato).
    La  presente  legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze 17 Marzo 2000
                              MARCUCCI
         (incaricata con D.P.G.R. n. 221 del 15 giugno 1995)
    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
18  febbraio  2000  ed  e' stata vista dal commissario del Governo il
15 marzo 2000.
    (Omissis).