Art. 8.
                         Prestazioni esterne
    1. La giunta regionale, nell'ambito della somma annuale stanziata
nel  competente  capitolo  del bilancio di previsione, finalizzata al
finanziamento   di  consulenze  o  prestazioni  libero-professionali,
delibera   i   relativi   incarichi,  su  proposta  nominativa  degli
amministratori  interessati,  in  relazione  alle  funzioni  ad  essi
attribuiti.
    2.  La  giunta  disciplina altresi', con propria deliberazione, i
criteri  generali  ed  i  requisiti  per il conferimento dei suddetti
incarichi e per la determinazione dei compensi.