Art. 8. Prestazioni esterne 1. La giunta regionale, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione, finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni libero-professionali, delibera i relativi incarichi, su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuiti. 2. La giunta disciplina altresi', con propria deliberazione, i criteri generali ed i requisiti per il conferimento dei suddetti incarichi e per la determinazione dei compensi.