Art. 3.
                              Requisiti

   1.  Possono esercitare l'attivita' di trainer del benessere coloro
che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  di  eta', hanno assolto
l'obbligo scolastico ed hanno inoltre sostenuto positivamente l'esame
di  diploma  di  cui  all'art. 10 della legge provinciale 12 novembre
1992,   n.  40,  e  successive  modifiche,  relativo  alla  qualifica
professionale di trainer del benessere.