Art. 3. Requisiti 1. Possono esercitare l'attivita' di trainer del benessere coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta', hanno assolto l'obbligo scolastico ed hanno inoltre sostenuto positivamente l'esame di diploma di cui all'art. 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, relativo alla qualifica professionale di trainer del benessere.